Anno: 
2018
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1042540
Abstract: 

L'informazione sulla giustizia penale risponde a un interesse costituzionalmente irrinunciabile, ma dalle modalità, dai limiti e dai tempi della rappresentazione mediatica dipende anche la tutela di interessi di pari rango (l'accertamento delle responsabilità penali, la presunzione di non colpevolezza, la reputazione e la privacy dei soggetti coinvolti, il giusto processo). Bisogna anzitutto individuare un punto di equilibrio tra esigenze confliggenti. Obiettivo prioritario è verificare se il nostro sistema normativo lo abbia raggiunto, e nel caso proporre le modifiche necessarie. Il progetto muove anche dalla premessa che la narrazione della giustizia condizioni il modo di renderla, per l'influenza sui protagonisti del processo e anche sul legislatore, affinché introduca nuove regole, di fatto suggerite dalla giustizia "percepita" più che da quella reale. Questi condizionamenti vanno attentamente studiati, per promuovere la consapevolezza culturale della loro incidenza e per elaborare correttivi e antidoti in grado di ridurre le distorsioni che ne derivano. Altro ineludibile piano di indagine riguarderà gli effetti dell'informazione giudiziaria sulla fiducia della collettività nella magistratura. Tema di grandissima attualità, questo, oggetto dell'European Network of Councils for the Judiciary su Public Confidence and Image of Justice (2017-18), che costituirà strumento prezioso di analisi. Nella stessa prospettiva andrà affrontato il tema delle corrette modalità con cui gli uffici giudiziari devono comunicare alla collettività lo stato dei procedimenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura si accinge a varare linee guida cui deve attenersi la comunicazione giudiziaria, oggetto di analisi per verificarne l'adeguatezza e segnalare eventuali margini di migliorabilità. Va da sé che la poliedricità della problematica richiede una corrispondente "polifonia di competenze" nei componenti del gruppo di ricerca e negli interlocutori professionali e istituzionali.

ERC: 
SH2_4
SH2_1
Innovatività: 

Si è pienamente consapevoli del fatto che nessuna riforma legislativa potrebbe da sola garantire una qualità dell'informazione giudiziaria adeguata agli standard della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Per questa ragione, si ritiene che il percorso di ricerca debba svilupparsi lungo due direzioni parallele.
Da un lato, il confronto con gli operatori della giustizia consentirà di individuare i necessari accorgimenti da adottare sul versante deontologico e disciplinare in modo da evitare che l'informazione giudiziaria, anche quando non viola obblighi di segretezza dell'atto, si esprima in termini sensazionalistici e di intonazione colpevolista, oppure si realizzi in sedi incongrue, alimentando l'allestimento di "fori alternativi" di natura mediatica.
Dall'altro, il confronto fra le diverse competenze e sensibilità dei componenti del gruppo di studio e la loro interlocuzione con soggetti istituzionali consentiranno di individuare e di affrontare gli aspetti più problematici della attuale disciplina del segreto sugli atti di indagine, dei limiti alla loro divulgabilità e pubblicazione, delle esigenze peculiari connesse allo strumento delle intercettazioni. Sulla base di questi risultati, ci si propone di elaborare le linee di un possibile intervento di riforma, apprestando un articolato normativo che investa sia le disposizioni processuali sia l'apparato sanzionatorio, in modo da rendere i divieti di divulgazione strettamente indispensabili a tutelare le esigenze di indagine, agevolmente individuabili ed efficacemente sanzionati. Le resistenze all'operatività della nuova disciplina in materia di intercettazioni telefoniche manifestate sia dall'Associazione Nazionale Magistrati sia dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura e del giornalismo confermano l'opportunità di "aggiustare il tiro" in relazione a più di un aspetto. Ad esempio, mentre è persuasiva l'idea accolta dal legislatore di differire la caduta del segreto e quindi la pubblicabilità del contenuto delle captazioni, resta ancora insoddisfacente la disciplina dell'accesso dei giornalisti alle captazioni non più segrete, affidata all'art. 116 c.p.p., norma spesso applicata in modo da rendere tale accesso discrezionale, mentre dovrebbe essere assicurato a tutti i giornalisti, come sollecitato anche da fonti sovranazionali. Come, pure, andrebbe riconsiderata la pubblicabilità delle captazioni ritenute dal giudice processualmente irrilevanti: fermo restando che non è invocabile un interesse pubblico in re ipsa alla diffusione (come per le rilevanti), avendo il popolo diritto di sapere come viene amministrata la giustizia in suo nome, si dovrebbe ragionare attorno all'idea di consentire al giornalista di pubblicare il contenuto di intercettazioni non rilevanti purché dimostri l'interesse pubblico alla loro conoscenza, che integrerebbe la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, come insegna la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Codice Bando: 
1042540

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