Anno: 
2018
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1130780
Abstract: 

Negli ordinamenti giuridici di età moderna la pace privata, insieme alla tregua e alla 'cautio de non offendendo', rappresentava uno dei diversi modi di soluzione delle controversie, che, a seconda dei casi, potevano interrompere o affiancare il normale iter processuale. La pace doveva essere stipulata con atto pubblico davanti ad un notaio o, in alcuni casi, ad un officiale comunale, se espressamente previsto dallo statuto. Con il documento, che conteneva generalmente il riferimento ad uno o più specifici reati commessi da una parte nei confronti dell'altra, l'offeso e l'offensore, nonché i loro parenti e affini, si impegnavano solennemente a porre fine alla discordia e ad astenersi in futuro da ogni atto ostile, comprese eventuali azioni giudiziarie, nei confronti della controparte. Una volta sottoscritta davanti a testimoni, ed eventualmente garantita dalla presenza di fideiussori, la pace poteva essere utilizzata per ottenere, a seconda dei casi, una riduzione della pena, l'estinzione del processo o la scarcerazione dell'imputato. Inoltre, in età moderna la pace divenne la condizione necessaria per ottenere la grazia e sfuggire alla pena capitale o al bando, mentre la rottura della pace era severamente punita.

ERC: 
SH2_4
SH6_8
SH6_11
Innovatività: 

Il caso dello Stato ecclesiastico appare di particolare interesse anche in considerazione di quelle tesi storiografiche (Prodi, Delumeau), che hanno sostenuto l'attuazione, a partire dal XVI secolo, di una politica di accentramento da parte dei pontefici nei loro domini temporali. Da un lato, infatti, l'esercizio della giurisdizione penale poteva dare luogo a contrasti tra governo centrale e ordinamenti particolari, dall'altro, nel «groviglio giurisdizionale» dello Stato pontificio, la struttura del processo criminale rappresentava una sorta di trait d'union tra tribunali appartenenti a ordinamenti diversi. In quest'ottica, la ricerca prenderà in considerazione anche alcuni territori mediate subiecti, e segnatamente quei domini signorili, la cui presenza caratterizzò fortemente in età moderna alcune province dello Stato della Chiesa (Patrimonio di S. Pietro, Marittima e Campagna). Nelle località sottoposte al governo baronale, infatti, il ricorso alla pace e ad altre forme di soluzione infragiudiziale dei conflitti non solo servì ad assicurare l'ordine all'interno delle comunità, ma contribuì anche, in una misura che si intende verificare, a preservare la potestà signorile da eventuali ingerenze del governo centrale.

Codice Bando: 
1130780

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