Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_2140346
Anno: 
2020
Abstract: 

La tradizionale categoria dei contratti bancari si articola in tipi risalenti alla vigente codificazione del diritto civile che, unitamente alle altre figure negoziali congegnate nel corso del tempo dalla prassi che ha moltiplicato gli schemi che costituiscono segmenti dell'attività bancaria, rappresentano la veste formale di rapporti negoziali le cui dinamiche sono fortemente incise sul piano sostanziale dall'evoluzione tecnologica degli strumenti funzionali alla promozione dei servizi bancari, alla conclusione del contratto e all'esecuzione di quest'ultimo. Il progetto di ricerca si propone di analizzare, anche in prospettiva comparatistica, i contratti delle banche con i clienti in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnologici e della disciplina giuridica della cosiddetta FinTech, ossia della Financial Technology o tecnologia finanziaria o tecnofinanza, per tale intendendosi l'insieme delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, informatiche e digitali impiegate nella pratica bancaria, nello svolgimento delle attività di investimento e nella prestazione di servizi assicurativi. Si tratta di un ambito dell'analisi giuridica in cui è particolarmente evidente come fattispecie negoziali anche classiche, per le quali talvolta si conserva inalterato un nucleo di disciplina assai datato, sono innervate da novità sul piano degli strumenti di cui è possibile avvalersi nella relazione lato sensu negoziale o dell'oggetto di essa; e come il diritto rincorra i fenomeni che è chiamato a conformare, mostrandosi incapace non solo di anticiparli, ma apparentemente persino di avvicinarsi al modello della dynamic regulation.

ERC: 
SH2_4
SH1_4
SH1_11
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2710969
sb_cp_es_362298
Innovatività: 

L¿innovatività della ricerca e la possibilità di realizzare, all¿esito di essa, un avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte sta, oltre che nell¿impostazione metodologica, nella realizzazione dell¿intento di individuare, per un verso, gli interessi con cui interferisce la penetrazione dell¿attività bancaria (e delle relazioni negoziali che a essa danno corpo) da parte della FinTech. Sotto questo profilo, lo sviluppo è atteso sul piano assiologico della selezione e del bilanciamento di interessi, segnatamente dell¿affiancamento di altri interessi a quelli del mercato tradizionalmente egemoni: viene in rilievo, in particolare, il rapporto dialettico, se non conflittuale tra istanze del mercato e di tutela dei diritti della persona nell¿articolato quadro, almeno in ambito eurounitario, del costituzionalismo multilivello che implica fonti e tutele ambedue multilivello e che si traduce in un problematico dialogo e rapporto tra Corti appartenenti a diversi ordinamenti, ancora irrisolto nonostante le declamazioni astratte dei principi kompetenz-kompetenz e di leale collaborazione tra le istituzioni come attesta, a titolo esemplificativo, la recente decisione della Corte Costituzionale tedesca (BverfG 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16) sul programma Pspp (Public sector purchasing program) della BCE avviato nel 2015 e conosciuto come Quantitative Easing. Sotto altro profilo, lo sviluppo è atteso sul piano della tecnica e dei contenuti della regolamentazione, tenuto conto che l¿instabilità e i ritardi della regolamentazione ne costituiscono difetti. La tecnologia prima informatica e ora digitale applicata alle attività economiche, avviata verso la nuova frontiera che oltre l¿impiego degli algoritmi lascia intravvedere l¿approdo all¿intelligenza artificiale, costituisce una delle rivoluzioni nel campo della finanza - e dell¿attività delle banche in particolare - con potenzialità applicative, anche ai contratti (pure, ma non solo con riguardo alla figura dello smart contract), difficilmente prevedibili e che evolvono rapidamente; inoltre la FinTech, che in ambito finanziario non interessa neppure il solo settore bancario, coinvolge molteplici attori, operazioni, processi, attività, favorendo uno scenario di competizione allargata (open banking, API, automatizzazione dei processi, robo-advisory, e così via sono tessere di un mosaico che si arricchisce progressivamente) i cui tempi di evoluzione sono dettati dalla prassi che progredisce celermente. Si ha qui a che fare con novità introdotte e promosse dalla prassi attingendo all'innovazione tecnologica, a mezzi inediti, fiammanti, rivoluzionari da quest'ultima provvisti con spiccata, crescente rapidità che ne favorisce una celere obsolescenza, per dar vita a tecniche negoziali e operazioni economico-giuridiche contraddistinte da marcata modernità e rispetto alle quali si notano opportunità e vantaggi, a es. derivanti proprio dalla digitalizzazione dell¿operatività sì come da ultimo posto in luce dalla recente crisi pandemica da SARS-Cov-2; ma anche nuovi rischi. Tra questi quello che il diritto risulti in ritardo; inabile a precorrere l¿alluvionale e spedita innovazione tecnologica e le sue applicazioni nell¿ambito delle relazioni negoziali sia quando ne formino oggetto sia quando siano strumentali alla costituzione o all¿esecuzione dei rapporti contrattuali; provvisorio, consistendo in regole contingenti bisognose di ripetute, frequenti rivisitazioni come dimostra esemplificativamente il confronto tra la prima direttiva comunitaria sui servizi di pagamento e la n. 2015/2366/UE (c.d. PSD2) chiamata a rispondere ex post all¿imprevista evoluzione delle tecnologie digitali e all¿ingresso nel settore di nuovi operatori del mondo FinTech disciplinando profili rimasti al di fuori della precedente PSD (rispetto ai cui scopi sono ora perseguiti l¿accrescimento della sicurezza dei pagamenti e la protezione del consumatore, nonché l¿innovazione e la competizione nella prospettiva, a quest¿ultimo riguardo, di garantire lo stesso ¿level playing field¿ a tutti gli attori del mercato dei servizi di pagamento inclusi quelli nuovi e quelli che vi accederanno); carente nel realizzare tempestivamente il proprio compito di dettare regole giuridiche, conformative dei fenomeni che è chiamato a regolare, in conformità di meditate policies specie in settori nevralgici dell¿economia atte a disciplinarli con sufficiente persistenza, anche ricorrendo a tecniche normative che si traducano i precetti muniti dell¿attitudine di rispondere dinamicamente all¿evoluzione della prassi.

Codice Bando: 
2140346

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma