
Gli studi costituzionalistici hanno affrontato, da tempo, la questione dei rapporti tra l'ordinamento costituzionale e gli ordinamenti da esso richiamati, applicando la teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici. Uno sguardo d¿insieme mostra come fortunate applicazioni di tale teoria si siano avute con riferimento non solo a ordinamenti esterni (ad es. ordinamento internazionale, dell'Unione Europea, della Chiesa cattolica), ma anche interni (si pensi all'ordinamento sindacale). Tuttavia, l'attenzione scientifica di gran lunga prevalente ha riguardato i rapporti con gli ordinamenti esterni, mentre non risultano tentativi di trattazione d'insieme della problematica dei rapporti con quelli interni. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ha influenzato notevolmente la impostazione, alla Costituente dei rapporti dello Stato con le formazioni sociali. Tuttavia, il solo scritto dedicato al tema risulta quello di Ambrosini, "La pluralità negli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana", in cui l'Autore teorizzava il superamento, per opera della Costituzione repubblicana, delle dottrine che attribuivano esclusivamente all'ordinamento dello Stato la qualifica di vero e proprio ordinamento giuridico, disconoscendo tale natura agli ordinamenti non considerati espressione diretta o indiretta della sua discrezionale volontà. Poiché da allora non risultano scritti sul tema, il presente progetto si propone di indagare la tematica alla luce della nostra esperienza costituzionale, collegandola all'aspetto dell'effettività dei diritti fondamentali all'interno di tali ordinamenti. L'obiettivo è di vagliare la diversa graduazione con cui la Costituzione repubblicana ha inteso conformare gli ordinamenti interni alle sue finalità e ai suoi principi, attraverso una ricognizione finalizzata all'applicazione della teoria all'articolazione costituzionale della Repubblica.
La ricerca contiene numerosi elementi di innovatività, con potenzialità di realizzazione di un avanzamento delle conoscenze scientifiche.
Un primo elemento di innovazione è rappresentato già dall'oggetto della ricerca. Dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), nessun Autore, ad eccezione del breve saggio di Ambrosini del 1973, ha tentato di realizzare una ricerca con un ambito di applicazione della teoria romaniana esteso a tutte le modalità di conformazione costituzionale.
Tale oggetto consente di raggiungere delle conclusioni scientifiche diverse e innovative rispetto allo stato dell'arte.
Una prima constatazione generale riguarda la considerazione che, dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale gli ordinamenti non si pongono, mai, come originari, in quanto si fondano, trovano la loro legittimazione, e quindi derivano dalla Costituzione.
L'applicazione della teoria ha quindi determinato una prima distinzione categoriale: da un lato ordinamenti che si pongono con lo Stato, necessario punto di riferimento, in termini di libertà da esso, e quindi come esterni alla sua struttura; dall'altro quelli che, al contrario, si pongono, o almeno si considerano posti, al suo interno.
Se, per quanto riguarda quindi ordinamenti come quello sportivo, comunale e parlamentare, si fa riferimento, seppur con distinzioni che potranno essere approfondite, alla nozione di autonomia, configurando quindi degli ordinamenti autonomi rispetto a quello dello Stato; in relazione ad esempio all'ordinamento militare è la diversa nozione di specialità a descrivere i rapporti tra la Costituzione e la societas militare.
Ciò premesso, le due diverse nozioni, quella di autonomia, più flessibile rispetto a quella di indipendenza (ulteriore elemento di innovazione) e, per quanto riguarda l¿ordinamento militare, di specialità, presuppongono, la prima, una relazione tra due soggetti, l¿ordinamento ¿minore¿ e l¿ordinamento dello Stato, la seconda, al contrario, la presenza di aspetti talmente eccezionali ed atipici, rispetto al resto della organizzazione amministrativa statale, da consentire una ricostruzione in termini del tutto diversi nei rapporti con lo Stato.
I due termini della relazione, che si struttura in termini di autonomia o di specialità, sono costituiti dalle singole formazioni sociali, dalle Camere parlamentari, dalla societas militare, da un lato, e lo Stato, dall¿altro; ma in entrambi i casi il rapporto giuridico che si instaura si determina non per volontà dello Stato stesso. Tali ordinamenti non derivano quindi dallo Stato, trovando un ancoraggio in Costituzione, seppur con modalità del tutto differenti.
È la Costituzione e quindi la Repubblica a riconoscerli e a garantirli, o, nel caso dell¿ordinamento militare, a riconfigurarlo in termini del tutto diversi rispetto al passato. Anzi, il caso dell¿ordinamento militare dimostra proprio come il riconoscimento operato dalla Costituzione faccia venir meno l¿eventuale originarietà di un ordinamento che essa prende in considerazione e dimostra una tendenza generale, e cioè che il riconoscimento operato dalla Costituzione fa venir meno l¿eventuale originarietà di un ordinamento, la quale costituisce il presupposto di quel riconoscimento, ma che viene meno nel momento in cui vi è, potremmo dire, il ¿contatto¿ costituzionale e viene riqualificata in termini di autonomia o di specialità, risultando entrambe funzionali allo svolgimento delle finalità prescritte dalle norme costituzionali.
Percorrendo quindi l¿iter delle valutazioni effettuate dalla Costituzione repubblicana, e ponendole a confronto, si evidenzia che verso i fenomeni analizzati l¿ordinamento costituzionale repubblicano non solo non è indifferente, ma, al contrario, manifesta una aperta adesione, quando si tratta di ordinamenti che sono ritenuti in grado di realizzare le finalità costituzionali (ordinamento sportivo, comunale), richiede un intervento dell¿ordinamento dello Stato maggiormente incisivo, in casi come quelli dell¿ordinamento parlamentare e dell¿ordinamento sindacale, o infine manifesta, seppur con una diversa intensità, un atteggiamento ostile, come nei casi dell¿ordinamento militare e dell¿ordinamento penitenziario.
Il progetto evidenzia le differenti valutazioni operate dalla Costituzione repubblicana, dall¿esame delle norme all¿analisi della giurisprudenza costituzionale, dalle quali si potrà desumere una sorta di graduazione degli ordinamenti all¿interno della Costituzione stessa, dalle istituzioni che più difficilmente mostrano connotati compatibili con i principi fondamentali della Costituzione, a quelle (formazioni sociali) che si pongono a base del nuovo ordine costituzionale, tenendo tuttavia sempre conto del fatto che anche all¿interno delle istituzioni maggiormente valorizzate dal dato costituzionale si determinano delle problematiche con riferimento all¿affermazione, nei loro ordinamenti, dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.