Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_2165038
Anno: 
2020
Abstract: 

Il progetto è volto ad analizzare le disuguaglianze di salute mettendole in relazione con la forma di stato e con l'assetto regionale.
Un modello regionale, ormai di tipo competitivo e non più collaborativo, è causa di sempre maggiori disparità in ambito territoriale che si tramutano anche in un diseguale accesso ed effettività del diritto alla salute.
LA differenziazione territoriale tipica dei sistemi regionali o federali avrebbe lo scopo si trattare in modo diverso situazioni geograficamente diverse; invece, il regionalismo italiano partendo da acute differenziazioni socio economiche, si è spesso tradotto in strumento di disparità in materia di tutela dei diritti, che si sommano e acuiscono quelle già esistenti, senza riuscire a svolgere il compito di rimozione degli ostacoli all'eguaglianza come prevede l'art. 3 comma 2 Cost.
Sulle disuguaglianze di salute, la recente pandemia ha dato l'occasione per studiare, anche sotto il profilo del diritto costituzionale, un tema che non è stato invece molto frequentato, ossia l'impatto dei modelli di organizzazione sanitaria sulle disuguaglianze (S. Caroppo, G. Turati, I sistemi sanitari regionali in Italia, Milano, 2007). Le Regioni che hanno adottato modelli organizzativi diversi hanno risposto in modo differente a sollecitazioni analoghe in questi ultimi mesi.
Lo studio analitico delle disuguaglianze già esistenti per le fasce più deboli (donne, immigrati, poveri) dovrebbe aiutare a far emergere possibili soluzioni volte a riequilibrare il sistema.
Quindi il progetto si soffermerà su vari profili:
1) l'impatto della crisi sulle disuguaglianze;
2) l'impatto delle organizzazione sanitaria sulle disuguaglianze;
3) la regionalizzazione e l'impatto di questa sulle disuguaglianze di genere e sulle fasce più deboli: si pensi all'erogazione di servizi come l'aborto, gli screening oncologici nelle regioni più povere, quali quelle del sud Italia.

ERC: 
SH3_3
SH3_7
SH3_9
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2844275
sb_cp_is_2807268
sb_cp_is_2840243
sb_cp_is_2840395
sb_cp_is_2824387
sb_cp_is_2853855
sb_cp_es_396019
sb_cp_es_396020
sb_cp_es_396041
Innovatività: 

Sulle disuguaglianze di salute, le pubblicazioni esistenti si concentrano in campo epidemiologico ed economico, mentre il diritto costituzionale si è soffermato meno sulla questione. Si è sempre sostenuto che l'artt. 3, comma 2, sia la base dell'esistenza dei diritti sociali, ossia tali diritti hanno come finalità costituzionalmente prevista anche quella di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento dell'eguaglianza individuale e sociale. E' pertanto Il profilo dell'uguaglianza, quali siano i suoi canoni e come debba essere raggiunta il tema e l'oggetto degli studi sui diritti (M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, nei sessant'anni della Corte costituzionale, Rivista AIC, 2016), non gli studi concreti delle disuguaglianze causate dalla normativa regionale o statale o dalla giurisprudenza dei giudici ordinari o speciali.
Quanto alla scelta di modelli sanitari regionali, essi rappresentano un modo per garantire una differenziazione di situazioni diverse; spesso però inefficienze o gap strutturali trasformano quella differenziazione in disuguale trattamento e disuguaglianza. Sul diritto di salute e il suo assetto regionale esistono già studi anche di taglio costituzionalistico, sebbene scarseggino le monografie sul tema (le ultime, L. Busatta, La salute sostenibile, Torino, 2018 non tratta però di disuguaglianze). Tuttavia, è necessario dare conto delle più recenti misure normative e giurisprudenziali conseguenti alla riduzione del taglio delle prestazioni e dei fondi; l'ennesima crisi causata dalla recente pandemia, ad esempio, ha dato modo di analizzare la questione in modo diverso: gli effetti dei tagli di fronte a una crisi di proporzioni immense hanno messo alla prova non solo il SSN ma anche i diversi modelli sanitari che infatti hanno risposto diversamente sia in termini efficienza, sia in termini di eguaglianza: il Nord è stato fortemente colpito eppure Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, poiché dotati di diversi sistemi sanitari, hanno reagito diversamente.
Per altro verso, ancora prima del sopraggiungere della pandemia da Covid-19 in corso, sulla spinta dei pronunciamenti del Comitato Europeo dei Diritti Sociali in seno al Consiglio d'Europa in riferimento all'attuazione della legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, si è rafforzato l'interesse sul diritto alla salute nella particolare prospettiva della sua disomogenea erogazione a livello territoriale (F. Grandi Le difficoltà nell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in Istituzioni del Federalismo, 2015, 2, pp. 89-120) e per l¿effetto trattandosi di prestazioni rivolte alle sole donne questa difformità territoriale è stata collocata nel paradigma della discriminazione di genere (A. Lorenzetti, Le discriminazioni di genere nell'accesso a beni e servizi sanitari. Ovvero delle tensioni irrisolte del diritto antidiscriminatorio, in BioLaw Journal, n. 2/2019). Ebbene, con riferimento a questo specifico profilo, la presente ricerca si propone di collocare la predetta prospettiva in una indagine a tutto tondo sulla diseguaglianza nella fruizione delle prestazioni sanitarie a partire dalle criticità in punto di organizzazione del servizio indagate con la lente del diritto costituzionale, ossia in termini di rendimento della forma di stato, laddove attualmente la riflessione sul tema viene principalmente condotta nel quadro della scienza del diritto amministrativo (ex multis, A. Pioggia, La differenziazione regionale in sanità: l'organizzazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, fasc. 3, pp. 292-299).
Quanto al rapporto tra tutela diseguale del diritto alla salute e principio di sussidiarietà orizzontale, le preziose considerazioni svolte sul tema già all'indomani della sua costituzionalizzazione (in particolare, G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. Pubbl., 2002, 1, pp. 5-50) non paiono essere state sin qui effettivamente raccolte in vista di una compiuta riflessione critica. Va da sé, però, che l'autonoma iniziativa dei privati nello svolgimento di attività nel settore sanitario e, anzi, la preferenza per questi ultimi - discendente dall'art. 118, comma 4, Cost. costituiscono, oggi più di allora, un elemento di potenziale contrasto con l'impronta universalista del sistema sanitario nazionale e con l'aspirazione a una tutela eguale del diritto alla salute, anche nella prospettiva di superamento delle diseguaglianze economico-sociali, tracciata dall'art. 3, comma 2, Cost.
In questa ottica, allora, la presente ricerca mira a indagare compiutamente in che termini l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel settore sanitario incida sulla tutela del diritto alla salute dei singoli e quali siano le interazioni tra principio di sussidiarietà orizzontale in materia sanitaria e diseguaglianze di carattere economico-sociale.

Codice Bando: 
2165038

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