Clausola di riversibilità

02 Pubblicazione su volume
DI MAURO, ETTORE WILLIAM

Gli artt. 791 e 792 c.c., disciplinano la condizione di riversibilità, in forza della quale il donante può ottenere il ritorno delle cose donate nel proprio asse patrimoniale, sia per il caso della premorienza del solo donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. L’intento pratico che muove il donante a stipulare un patto di riversibilità è quello di arricchire il donatario e eventualmente i suoi discendenti, ma di preferire se stesso, dopo questi soggetti, a tutti gli altri nella destinazione dell’asse donato.
Il codice disciplina esclusivamente la riversione ad effetti reali, ma essa può produrre anche effetti meramente obbligatori.
Il suo funzionamento spinge la dottrina maggioritaria a qualificare tale patto come una condizione risolutiva, rendendo pertanto applicabile tutta la di-sciplina generale della condizione.
Invece, nel caso di riversibilità obbligatoria, in caso di premorienza del do-natario, sorgerà in capo agli eredi solo l’obbligo di restituire al donante i beni donati. A tale fine la costruzione del patto di riversibilità come condizione risolutiva non si adatta al patto di riversibilità ad efficacia meramente obbli-gatoria. Infatti, la premorienza del donatario e dei suoi discendenti è condi-zione sospensiva dell’obbligo di restituzione dell’asse donato.

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