Le Sezioni Unite sull’obbligazione tra sostituto e sostituito d’imposta per la ritenuta operata ma non versata
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 10378/2019, risolvono i contrasti della propria giurisprudenza e definiscono la soluzione nei rapporti tra sostituto e sostituito per la ritenuta a titolo di acconto. Viene così stabilito il principio di diritto che esclude la solidarietà tra sostituito e sostituto qualora quest’ultimo abbia effettivamente operato la ritenuta a titolo di acconto. Sul presupposto logico che sostituzione e solidarietà sono istituti giuridici diversi, la Suprema Corte afferma che, qualora il sostituto abbia effettuato, ma non versato, la ritenuta, l’obbligazione tributaria rimane esclusivamente a suo carico, mente il sostituito non è gravato da alcuna obbligazione verso l’Erario.