I doveri informativi dell’intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
Il dovere dell’intermediario di fornire una adeguata informazione al cliente è contemplato nell’art. 21 del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (TUF) sin dalla sua originaria formulazione, ed è stato confermato in tutte le successive modifiche del testo, fino ad essere ulteriormente dettagliato con l’attuazione delle direttive MIFID (n. 2004/39/CE e n. 2014/65/EU). Una significativa parte della sua disciplina, inoltre, è dettata nel regolamento Consob in tema di intermediari (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, che ha abrogato il regolamento n. 16190/2007, che, a sua volta, aveva sostituito l’originario regolamento n. 11522/1998). La casistica giurisprudenziale che si è confrontata con l’osservanza da parte dell’intermediario del dovere di informare l’investitore è, come noto, ricchissima; al fine di offrire una sistemazione alle numerose decisioni in materia, nel contributo si è deciso di suddividerle nei seguenti ambiti tematici: 1. Il contenuto delle informazioni che l’intermediario deve fornire al cliente; 2. il problema della sussistenza o meno del dovere informativo anche successivamente alla sottoscrizione da parte del cliente del contratto relativo al servizio di investimento e alle singole operazioni di esecuzione del medesimo; 3. la rilevanza della classificazione del cliente ai fini della ricostruzione del dovere informativo dell’intermediario; 4. la ripartizione dell’onere della prova; 5. i doveri informativi della S.G.R. La ricerca, che tiene conto anche delle pronunce dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, è aggiornata al mese di giugno del 2019.