Declinatoria di giurisdizione, riproposizione e riassunzione: ulteriori chiarimenti dalle Sezioni Unite
Con la sentenza in esame le SS. UU. affrontano due questioni in materia di translatio intergiurisdizionale.
La prima, direttamente originata dal ricorso oggetto di decisione, è la seguente: la riproposizione
della domanda, con retrodatazione degli effetti, al giudice individuato come
giurisdizionalmente competente dal primo adito deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti
destinatari della originaria domanda? La risposta delle SS.UU. è no: si gioverà della retrodatazione
degli effetti anche ladomandariproposta nei confronti di alcuni solo dei destinatari della prima. Purché
la modifica soggettiva non porti alla formulazione di una domanda “nuova ed autonoma”. Lo scritto si
interroga sul criterio da applicare per distinguere quando dunque ci si trovi in presenza, per effetto
della modifica soggettiva, di una domanda “nuova e diversa”, che non si gioverà della retrodatazione
degli effetti. La seconda questione affrontata dalle SS. UU. riguarda l’esatta perimetrazione dell’ambito
di operatività dei rimedi predisposti dal legislatore per sterilizzare l’errore sulla giurisdizione
competente: riassunzione e riproposizione con retrodatazione degli effetti. Attraverso una rilettura
dei propri precedenti, le SS.UU. giungono a ritenere operante, nell’assoluta maggioranza dei casi, lo
strumento della riproposizione