La riproposizione ex art. 346 c.p.c. ritorna alle SS.UU.: v’è un termine di decadenza anteriore all’udienza di p.c. (e se sì, quale)?
L’ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29499 della Sez. III chiede alle SS.UU. se la riproposizione ex art. 346
c.p.c. ad opera dell’appellato vittorioso in I grado (con specifico riguardo alle domande, ed in relazione
al rito vigente ante novella del 2005) possa essere effettuata sino all’udienza di precisazione delle
conclusioni, o vada invece svolta in un momento anteriore, che per la Sez. III sarebbe quello di
costituzione tempestiva, venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione in appello. Lo
scritto dà conto delle diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina, e si confronta con le
ragioni esposte dall’ordinanza di rimessione, per concludere per una soluzione intermedia: la
riproposizione deve sì essere svolta all’atto della costituzione in appello, senza necessità però che
tale costituzione avvenga venti giorni prima dell’udienza ex art. 350 c.p.c. E ciò sia in ragione della
disciplina positiva (che non impone per la riproposizione un termine di decadenza analogo a quello
previsto per la proposizione dell’appello incidentale); sia per l’impossibilità di assimilare l’attività di
riproposizione a quella di formulazione, in I grado, di domande riconvenzionali ed eccezioni in senso
stretto; sia, infine, perché la riproposizione effettuata all’udienza ex art. 350 c.p.c. non reca alcun
vulnus al diritto di difesa della parte destinataria della riproposizione, né si pone in contrasto con
l’ordinato svolgimento del giudizio di appello (che sempre verrà complicato dall’attività di riproposizione,
avvenga essa con la costituzione venti giorni prima dell’udienza o direttamente in udienza)