Licenziamento disciplinare, contrattazione collettiva e sistema dei rimedi nell'art. 18, co. 4: i chiarimenti della Cassazione
L'A. affronta al questione interpretativa posta dall'art. 18, co.4 St. lav. con riferimento alla condizione di operatività della reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziamento per motivi disciplinari quando il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei codici disciplinari contenuti nei contratti collettivi. La tesi prospettata è nel senso che l'art. 18, co. 4 non apre la strada ad un'attività esplorativa dell'interprete che abbia ad oggetto il complessivo insieme delle clausole collettive del codice disciplinare e sia finalizzata a ricostruire l'intenzione delle parti stipulanti in ordine alla sanzione che avrebbero voluto applicare ad un'infrazione che non hanno tipizzato, avendo il legislatore limitato l'attività dell'interprete all'accertamento delle infrazioni specificamente enucleate e contemplate dal codice disciplinare per essere punite con una sanzione conservativa.