La libera circolazione delle persone nell’Unione europea e la kafala di diritto islamico”, in Il diritto delle successioni e della famiglia
La nota commenta favorevolmente la sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2019 attraverso la quale, rispondendo alla Supreme Court of the United Kingdom, i giudici di Lussemburgo chiariscono che un minore, che in Algeria è stato oggetto di una kafala di diritto islamico, non può essere qualificato come figlio di coloro che ne hanno assunto la tutela. Egli non può dunque beneficiare del diritto automatico al ricongiungimento familiare con un cittadino europeo residente in un altro Stato membro che viene garantito dalla direttiva CE 2004/38, art. 2, punto 2, lett. c).
Secondo la Corte di giustizia, lo stesso minore può peraltro essere considerato come un familiare dei suoi affidatari ai sensi della direttiva CE 2004/38, art. 2, punto 2, lett. c), norma che impegna, senza obbligare, gli Stati membri ad agevolare il suo ricongiungimento familiare.
Tale norma attribuisce una sorta di priorità rispetto alle altre richieste d’ingresso ed impone ai funzionari dell’immigrazione degli Stati membri di prendere in considerazione l’esigenza di preservare la sua vita familiare. In particolare, nel valutare la sua domanda d’ingresso, costoro dovranno tenere in considerazione: l’esistenza e la durata di una vita in comune con i suoi tutori; il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori; il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori.