Anno: 
2018
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_963746
Abstract: 

La ricerca intende indagare i rapporti tra trasformazioni costituzionali e scelte letterarie in alcune opere della giurisprudenza romana del II secolo, dall¿età di Nerva e Traiano sino all¿epoca degli Antonini. Si intende descrivere da una prospettiva nuova un segmento di storia del pensiero giuridico romano nel momento della sua ultima profonda metamorfosi prima dell¿avvento della dinastia severiana, con la burocratizzazione dello Stato, gli esordi di un regime autocratico e la tendenza compilativa anziché creativa dell¿attività giurisprudenziale. La trasformazione politica in atto si tradusse nelle forme del discorso giuridico: la scelta di generi letterari, di modelli stilistici e di precise tecniche argomentative appare parametrata ai nuovi rapporti tra giurista e potere. Gli esiti esegetici sembrano rispondere a esigenze di politica legislativa (evidenti, ad esempio, nel diritto di famiglia) e devono confrontarsi con la produzione normativa di matrice imperiale (soprattutto casistica: rescripta, epistulae e decreta). Il giurista è, insieme, uomo di cultura, letterato e traduttore delle nuove dinamiche del potere, talvolta essendone anche parte. Egli è chiamato a interpretare in maniera nuova il rapporto tra fonti del diritto. In età adrianea l¿equilibrio tra ius honorarium ¿ ormai nella versione dell¿editto perpetuo cristallizzata da Salvio Giuliano ¿ e constitutiones principum è ricercato nell¿enfatizzazione dell¿elemento casistico in un genere letterario che sostituisce i commentari della tradizione giuscivilistica. In età antonina la tensione tra i due poli ¿ giurisprudenza e principe ¿ nel controllo del ius si fa più acuta: taluni famosi passaggi delle Institutiones di Gaio e dell¿Enchiridion di Pomponio ne sono specchio evidente. Cervidio Scevola, consigliere fidato di Marco Aurelio, ma tenace difensore dell¿autonomia del giurista è figura che chiude efficacemente un secolo di ricchezza e contraddizioni che sotto alcuni profili appare ancora da indagare.

ERC: 
SH2_4
SH5_1
SH6_5
Innovatività: 

Si ritiene che la ricerca proposta presenti caratteri di originalità e innovatività poiché tenterebbe di verificare, a quanto costa per la prima volta con uno studio mirato e focalizzato sul tema, che la letteratura giuridica riflettesse non soltanto nei contenuti, ma anche nelle forme esteriori (i cosiddetti generi letterario, per usare una tanto criticata ma efficace espressione di Fritz Schulz nella sua Storia della giurisprudenza romana pubblicata, con traduzione in italiano, nel 1968) e nelle modalità del discorso, il nesso imprescindibile tra giurisprudenza e potere. La suggestione è già presente nelle riflessioni della letteratura specialistica, ma non appare approfondita per una specifica epoca storica. Si ritiene, in particolare, che concentrare l¿indagine su un preciso periodo storico che reca in sé modificazioni importanti dell¿assetto costituzionale e che chiude l¿epoca del principato anticipando, sotto alcuni profili, la monarchia assoluta, possa costituire una scelta proficua. Legare lo spazio letterario allo spazio politico si presenta come operazione complessa ma potenzialmente idonea a realizzare un significativo avanzamento nel campo degli studi sulla giurisprudenza romana. L¿apparato metodologico predisposto relativamente al II secolo d.C., infatti, se adeguatamente verificato, potrebbe fungere da prototipo applicabile anche ad altre epoche della storia romana. In particolare, il nesso tra la forma dell¿opera giurisprudenziale ed i contenuti di un diritto in evoluzione risulta spiccato nella fase repubblicana, ed il volume dedicato a Quinto Mucio Scevola, di cui sono autori Ferrary, Schiavone e Stolfi, pubblicano nel 2018 nella collana Scriptores Iuris Romani ne risulta prova. Il legame tra letteratura giuridica e periodo tardoantico, d¿altra parte, ha invece affascinato gli studiosi da più tempo, giungendo a risultati importanti per quanto attiene alle antologie tardo-antiche. Anche in questa prospettiva, indagare il II secolo d.C., volgendo inevitabilmente uno sguardo alla dinastia severiana e ai giuristi che di essa sono stati attivi protagonisti, appare un¿operazione intellettuale e culturale utile a colmare una lacuna degli studi giuridici.
La ricerca rappresenta un aspetto di novità anche nel considerare i generi letterari come nomina che mutano a seconda della sensibilità del giurista che ne fa uso e a seconda degli scopi che questi si pone.
Si tratta di una ricerca connotata da un profilo di multidisciplinarità che consentirebbe di arricchire lo stato delle conoscenze non soltanto dei giusromanisti ¿ destinatari privilegiati degli esiti dell¿indagine ¿ ma anche gli storici, gli esperti di antichistica e, da un¿altra prospettiva, i giuristi di diritto positivo che potranno riconoscere negli esempi proposti un paradigma di lettura dell¿attualità.
La ricerca, inoltre, potrà efficacemente affiancarsi ai filoni di studi dedicati all¿aspetto retorico degli scritti dei giuristi romani. Si tratta di un tema cui si sono confrontati importanti studiosi di diritto romano: ancora si possono ricordare i lavori di Mario Bretone e di Aldo Schiavone, ma anche ¿ e a titolo meramente esemplificativo ¿ i contributi di Antonio Mantello, di Carla Masi Doria, di Andrea Lovato, di Emanuele Stolfi, di Massimo Miglietta, nonché di latinisti quali Gualtiero Calboli. Il progetto qui in esame potrebbe offrire materiale di supporto anche per quel filone di studi dedicati alla scrittura giuridica quale prosa guidata dalle regole della retorica, e intrisa di elementi di logica e di filosofia che bene rispecchiano la formazione culturale dell¿epoca imperiale. In particolare, si possono citare i seminari organizzati, per l¿anno accademico 2017/2018, di Johannes Platschek della Ludwig Maximilians Universitaet di Monaco di Baviera, dal titolo: Vera philosophia - Rhetorik, Ethik und Metaphysik in den Entscheidungen der römischen Juristen. Ancora, meritano di essere citati, ex multis, gli studi di Christian Baldus, dell¿Università di Heidelberg, dedicati ai giuristi romani e al rifiuto della loro `fungibilità¿ (¿Historische Auslegung¿ in Rom? Der Umgang römischer Juristen mit dem Normtext als Methodenfrage, in: Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 20-21, 2007-2008, 85-110; Il giurista ¿in gabbia¿? Osservazioni minime sull¿individualità storica dei giuristi quale paradigma vecchio e nuovo, in Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14 - 17 giugno 2011), Lavis (Trento) 2012, 7-21), nonché in particolare alla figura di Cervidio Scevola (ex multis: Iura in iuribus alienis? Zu D. 20,1,31 (Scaevola 1. resp.), in Inter cives necnon peregrinos, Göttingen 2014, 61-75; ¿Tempelrecht¿ bei Cervidius Scaevola? Hochklassische Praxis, römische religio und ¿juristische Person¿, in Studi Senesi, 126 2015, 165-198), che si intende rendere fulcro anche della ricerca qui proposta.

Codice Bando: 
963746

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