L'influenza sul diritto del lavoro delle frequenti modificazioni dell'organizzazione del lavoro e dei modi di produzione con l'emersione di nuovi modelli e le continue prove di resistenza a cui le regole e gli istituti giuridici lavoristici sono sottoposti mettono a dura prova le categorie giuridiche tradizionali.
I cambiamenti dell'impresa e le trasformazioni del lavoro sottolineano la forma del cambiamento determinato dalle innovazioni tecnologiche e dalla globalizzazione, con l'effetto che non si può analizzare le trasformazioni del lavoro prescindendo dai mutamenti dell'impresa, che sta abbandonando la tradizionale strutturazione di tipo verticale e che sta optando per un modello di tipo orizzontale. La valutazione sulle conseguenze delle trasformazioni organizzative sui rapporti di lavoro, preferendo le vicende dei rapporti individuali, si è differenziata a seconda delle modalità attraverso le quali si è manifestata la frammentazione dell'impresa. Da una parte, è opportuno analizzare le forme di decentramento realizzate attraverso strumenti contrattuali (ad esempio gli appalti); dall'altro il fenomeno delle imprese organizzate in rete. Il contratto di rete è un nuovo strumento giuridico, introdotto con l'art. 3, co. 4 ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33.
Inoltre, i mutamenti nelle relazioni tra imprese, corrodendo la base biunivoca nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, hanno intimato la presenza almeno di un terzo soggetto, estraneo a detto rapporto, che trova differenti tipologie di disciplina negli ordinamenti giuridici. Nel nostro ordinamento, la regolazione de qua ha provato a raggiungere il punto di equilibrio tra l'offerta di strumenti giuridici flessibili richiesti dalle imprese e la salvaguardia delle ragioni creditorie dei lavoratori tramite la responsabilità solidale.
Tramite lo studio del contratto di rete viene in naturale considerazione la previsione legislativa recata dalla lett. b) dell'art. 4 ter per la quale gli obiettivi strategici e le attività comuni posti a base della rete devono essere in grado di dimostrare il conseguito miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato. Da sempre è stato praticamente impossibile definire i due elementi che assurgono ad indici con cui valutare la concreta utilità dell'attività svolta. La difficoltà è legata al fatto che entrambi non hanno un'autonoma qualificazione giuridica. Assume importanza, in tal senso, risolvere il problema se un'eventuale carenza originaria e non dei requisiti della capacità innovativa e della competitività sul mercato possa inficiare la validità del contratto di rete per mancanza di causa. Inoltre, dovranno essere chiariti i processi di pianificazione che, per le singole imprese di rete, rappresentano un momento decisionale critico, poiché è opportuno che ogni azienda ridisegni le proprie strategie alla luce della nuova prospettiva collaborativa e degli obiettivi di lungo periodo. Oltre all'aspetto della collaborazione tra imprese, è fondamentale il tema della fiducia e la ricerca sarà utile per esaminare le criticità e verificare se l'aspetto fiduciario e quello della collaborazione, per il successo della rete, debbano coesistere o sia sufficiente che siano presenti in momenti diversi. Ulteriore argomento complesso che questa trattazione pretende di affrontare e risolvere riguarda il pericolo della perdita del controllo sulle attività esternalizzate dall'impresa nella rete. Tra queste, particolare attenzione è posta alle imprese che rinunciano a parte del proprio processo produttivo, per specializzarsi in altri, con il rischio di perdere il controllo dell'attività esternalizzata.
Tale approfondimento sarà essenziale per formulare una proposta di definizione e di inquadramento delle inedite, sul piano del diritto positivo, figure della codatorialità e dell'assunzione congiunta per le imprese di rete. Contemporaneamente verranno evidenziati e risolti diversi interrogativi, causati da un dato testuale lacunoso, riguardanti l'individuazione di diritti e obblighi, tanto dei lavoratori di rete, quanto dei retisti co-datori. Desta interesse, infatti, conoscere quali interazioni la contrattazione collettiva potrebbe avere con il contratto di appalto e con il contratto di rete. La contrattazione collettiva, probabilmente, avrà sempre più contatto ed interesse in situazioni concrete, soprattutto nell'ambito di una situazione economica non ideale ed in un contesto di concorrenza tra imprese.
È fondamentale dunque capire come le regole del diritto del lavoro incidano sui fenomeni di rete, poiché anche se il nostro ordinamento non detta norme volte a disciplinare specificamente il lavoro reso all'interno del fenomeno reticolare, salvo quelle che eccezionalmente ammettono la codatorialità e il distacco fra le imprese stipulanti il contratto di rete, tale fenomeno ci porterà a capire quale effetto avranno sulle scelte imprenditoriale e di conseguenza sule scelte organizzative delle imprese. La regola che crea un vincolo di solidarietà fra committente ed appaltatore a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati da quest'ultimo sarà al centro dell'analisi per verificare quali effetti possa determinare.
La condizione per produrre effetti è che le imprese della rete definiscano i propri rapporti tramite la stipulazione di contratti di appalto, ma in realtà l'indagine dimostrerà che probabilmente la costruzione della rete di impresa può avvenire tramite l'impiego di diversi accordi. Probabilmente il fatto che il legislatore si sia focalizzato sul contratto di appalto evidenzierà una carenza in cui è assente una consapevolezza dei fenomeni di aggregazione di imprese e delle esigenze di tutela dei lavoratori, che sono alla base della regola della solidarietà negli appalti e che sono analoghe nella rete.
Lo strumento del contratto di rete potrebbe costituire un ideale ambiente in cui far proliferare anche nuove relazioni industriali, più collaborative e collegate a pratici ed innegabili effetti giuridici. Visto che il futuro è nel decentramento contrattuale e nell'accorpamento tra imprese, sul piano tecnico, l'art. 8 della legge n. 148/2011, valido e funzionale sia per il contratto territoriale che per quello aziendale, potrebbe veicolare le esigenze aziendali verso una trasformazione del sistema di impresa più orizzontale che verticale. Assumerà rilevanza, ad esempio, cercare di dimostrare come tale norma, interagendo con la rete, cercherà di adeguare la disciplina della classificazione del personale e del mutamento di mansioni alle esigenze organizzative e di mobilità manifestate dall'organizzazione reticolare.