Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_2073952
Anno: 
2020
Abstract: 

Il 28 maggio 2020, la Cina si è dotata per la prima volta di un Codice Civile, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2021.
La promulgazione segna una data epocale e giustifica l¿attualità dell¿interesse nei confronti della tematica, che il presente progetto si propone di studiare e di commentare sotto diverse angolazioni e sfaccettature. Mai prima d¿ora, infatti, la Cina si era dotata di un Codice Civile: anzi, i precedenti tentativi posti in essere da illustri esponenti erano naufragati in ragione anche delle difficoltà pratiche di individuare regole precise per una società così velocemente cangiante. Nel processo che ha condotto alla stesura del codice civile cinese, un ruolo di estremo rilievo è stato svolto dal modello romanistico. A seguito, difatti, di un ampio dibattito, tra i giuristi cinesi prevalse l¿idea che il modello romanistico fosse da preferire alla common law. A ciò hanno contribuito più fattori: la razionalità propria del diritto romano; la vicinanza tra la cultura giuridica cinese e quella giapponese; infine, ma non per importanza, gli scambi tra le Università italiane e cinesi a partire dagli anni ¿80. Appare, dunque, opportuno sviluppare una ricerca che preveda una cooperazione sinergica tra la comparazione e la romanistica onde comprendere le origini e le prospettive del processo innescato con la promulgazione della codificazione civile cinese.
L¿obiettivo perseguito mediante il dialogo è triplice.
In primo luogo, sarà interessante approfondire il rapporto esistente tra il diritto romano e il nuovo Codice Civile.
In secondo luogo, si tenterà di dare risposta agli interrogativi sull¿appartenenza della codificazione cinese e sull¿eventualità che questo costituisca un nuovo modello. Infine, l¿obiettivo perseguito dal presente progetto è di collocare l¿esperienza di codificazione cinese all¿interno del contesto geopolitico attuale, onde comprendere gli effetti che questa potrà dispiegare negli scambi e nei rapporti commerciali con l¿estero.

ERC: 
SH2_5
SH2_1
SH1_2
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2618444
sb_cp_is_2769099
sb_cp_is_2617954
sb_cp_is_2712833
sb_cp_is_2839637
sb_cp_is_2631188
sb_cp_is_2623373
sb_cp_es_394987
sb_cp_es_394988
sb_cp_es_394989
sb_cp_es_394990
sb_cp_es_394991
sb_cp_es_394992
Innovatività: 

La ricerca si propone di fornire un'analisi della recente iniziativa di codificazione cinese in un'ottica integrata tra il diritto comparato e la dottrina romanistica.
Da un punto di vista metodologico, lo studio ha l'obiettivo di calare il codice civile all'interno dell'attuale tessuto sociale, economico e politico cinese. In dettaglio, si intende offrire un'analisi della forte carica simbolica che assume l'approvazione di un'opera così monumentale per l'affermazione della Cina come sistema giuridico cinese. E ciò a maggior ragione ove si ha riguardo alla circostanza che molte delle soluzioni in esso contenute fossero già contenute in altre leggi di settore.
Oltre agli aspetti più propriamente di natura simbolica, il lavoro di ricerca si prefigge l'obiettivo di evidenziare le conseguenze pratiche emergenti dall'approvazione del codice: esso sarà destinato a regolare la vita di 1,4 miliardi di persone, nonché di tutti gli operatori economici che a vario titolo intrattengono rapporti giuridici ed economici con la Cina.
A tale riguardo, l'analisi della riforma cinese sarà approcciata sotto tre differenti orizzonti interpretativi.
In primo luogo, sarà presa in considerazione la provenienza degli istituti in essa confluiti, ed in questo la romanistica è essenziale onde comprendere il ruolo giocato dal diritto romano nell'incedere dei lavori cinesi.
Sarà interessante, quindi, approfondire la circostanza che le leggi cinese seguano in maniera assai più pedissequa rispetto all'Italia le soluzioni del diritto privato romano: si pensi, ex plurimis, al principio della traditio in materia di proprietà (contrapposto, come è noto, al principio presente nel nostro codice civile del 1942 del c.d. consenso traslativo). Relativamente al tema della proprietà, va fatto notare come il codice civile cinese contempli, alla stregua del diritto romano, più forme di appartenenza: collettiva, privata, statale.
In secondo luogo, il contenuto del codice sarà vagliato mediante un approccio di natura comparativa, in special modo soffermandosi sulle novità maggiormente di spicco.
Va osservato, invero, come nel codice si è introdotta la tutela della proprietà privata: si tratta di un passo in avanti notevole per quanto concerne gli assetti complessivi del quadro ordinamentale cinese. Non solo: in esso sono confluite soluzioni nuove, atte a stimolare i traffici economici in entrata. Al riguardo, particolare attenzione è stata riservata alle questioni concernenti il mondo della tecnologia. Difatti, la Cina vive il suo momento storico più produttivo sotto questo punto di vista e le materie inerenti ai contratti e al rispetto della privacy in questo settore assumono particolare importanza. Tanto ciò è vero che nel codice è introdotto il diritto alla riservatezza e vi è in progetto di approvare una disciplina ad hoc.
Inoltre, la codificazione rappresenta senza dubbio un ulteriore strumento che può favorire un miglioramento del clima per gli investimenti ed il commercio. In questo sono affinate e meglio coordinate accrescendone altresì la semplicità del reperimento e della comprensione, norme fondamentali su temi cardine, come, ad esempio, quelli delle persone giuridiche, dei contratti, delle conseguenze del danno da prodotto difettoso, la cui conoscenza ed osservanza è imprescindibile nei rapporti commerciali con la Cina. Con riferimento ai diritti della personalità, accanto alla riservatezza, il codice prevede un¿altra gamma di posizioni soggettive meritevoli di tutela: la salute, il nome, la reputazione etc. Di particolare rilievo è l'estensione di tali diritti anche ai bambini non ancora nati: si tratta di un accoglimento delle elaborazioni continentali in materia di nascituri.
Da ultimo, il codice si occupa pure di genetica e di studi sugli embrioni.
Infine, il terzo angolo prospettico attraverso cui guardare al codice è quello di tentare di verificare la rispondenza delle soluzioni offerte nel codice al diritto previgente: si tratterà, cioè, di capire quanto nel codice civile sia innovatore rispetto allo stato quo ante del diritto come applicato in Cina. Il quadro così delineato verrà collocato nella sua sistematica di insieme anche con riferimento al ruolo che il diritto civile cinese assume per l'attrattività degli investitori stranieri: il codice si colloca, infatti, nel più ampio progetto di modernizzazione del sistema giuridico cinese, nell'ambito del quale una importante riforma è stata l'approvazione della legge cinese sul controllo degli investimenti esteri all'inizio del 2020.
In questo senso, il lavoro e il modus operandi indicati rappresentano una continuazione della ricerca svolta dall'intero gruppo e dal proponente, con particolare riferimento all'ultimo saggio realizzato, G. SCARCHILLO, Golden powers e settori strategici nella prospettiva europea: il caso Huawei. Un primo commento al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti, in Dir. Comm. Int., 2020, fasc. 2, in corso di stampa.

Codice Bando: 
2073952

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