La Suprema Corte e la circolazione dei (tanti, o quanti...) beni di provenienza donativa o successoria: quando la cura è (gran) peggio del male
Con la pronuncia in commento la S.C. afferma che ove al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita il promittente venditore non abbia dato atto della provenienza donativa del bene (circostanza che può non venire percepita come rilevante e degna di nota, almeno dal contraente medio non giurista), allora il promissario acquirente potrà invocare la tutela dilatoria di cui all’art. 1460 c.c. e rifiutarsi di stipulare (per quanto tempo?) il definitivo.