La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona. L’opposizione ex art. 563, 4o comma, c.c. alla deludente prova del processo
Con la pronuncia in commento la S.C. nega al futuro legittimario la possibilita` di ottenere un titolo (la opposizione stragiudiziale alla donazione notifica al donatario ex art. 563, 4o comma, c.c.) che possa essere trascritto subito, in vita il donante, al fine di preservarsi per il futuro la possibilita` di recuperare il bene donato presso terzi aventi causa dal donatario ove mai, aperta la successione e riscontrata la lesione della legittima, il legittimario esperisse vittoriosamente l’azione di riduzione di quella donazione e il donatario risultasse incapiente.