L'assistenza finanziaria prestata da banche popolari per l'acquisto di proprie azioni
L'articolo esamina il tema controverso dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. (prestazione di assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni) alle banche popolari, formalmente società cooperative ma caratterizzate da uno statuto peculiare in ragione della natura dell'attività svolta.