Clausola di riversibilità
Gli artt. 791 e 792 c.c., disciplinano la condizione di riversibilità, in forza della quale il donante può ottenere il ritorno delle cose donate nel proprio asse patrimoniale, sia per il caso della premorienza del solo donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. L’intento pratico che muove il donante a stipulare un patto di riversibilità è quello di arricchire il donatario e eventualmente i suoi discendenti, ma di preferire se stesso, dopo questi soggetti, a tutti gli altri nella destinazione dell’asse donato.