compensazione

Accoglimento parziale e regolamentazione delle spese processuali

Il sistema processuale, fatta salva l’ipotesi ex art. 91, comma 1), c.p.c. e la facoltà di compensazione ex art. 92, comma 2), c.p.c., deve tendere all’applicazione rigorosa del principio di causalità, sicché non può condannarsi alla rifusione delle spese chi è stato comunque costretto ad agire per ottenere soddisfazione sia pure parziale, atteso che l’esercizio dell’azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, che non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto è risultato esistente.

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