Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)
Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM.
Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti).