contrasti

Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)

Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM.
Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti).

Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri)

La carenza di legittimazione del PM produce conseguenze differenti, a seconda che si tratti di "agire” ovvero di “indagare”. Nel primo caso il concetto assume un significato forte, che incide negativamente sul potere di incardinare un processo, nel secondo un'accezione debole che si estrinseca in un dovere di astenersi che non determina l’invalidità degli atti compiuti.

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