crisi da sovraindebitamento

Gli organismi di composizione ed i gestori delle crisi da sovraindebitamento: costituzione, iscrizione e funzioni dopo il d.m. n. 202 del 2014

Nelle procedure di accordo e di piano del consumatore l’organo tecnico è rappresentato dall’organismo di composizione delle crisi; nonché dal liquidatore (ovvero dal medesimo organismo) nella procedura di liquidazione. A tale organo, il legislatore riconosce un ruolo assolutamente centrale, disegnando specifiche competenze e particolarissime funzioni, allo scopo di individuare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei consumatori e di alleggerire la struttura processuale degli istituti di cui alla l. n. 3 del 2012.

Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilita` con la legge fallimentare. le problematiche della domanda e dell’automatic stay

La L. 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, incrinando in maniera significativa il c.d. sistema dualistico: accanto a quello della legge propria del fallimento ha, difatti, configurato un nuovo e diverso regime in deroga alla disciplina di diritto comune. Il presente lavoro si occupa delle delicate problematiche che interessano il regime della domanda ed il cd.

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