interesse superiore del minore

Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte Costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca

L’articolo propone una riflessione sul divieto di maternità surrogata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 272/2017. La Corte ha confermato il divieto di maternità surrogata a garanzia del principio Mater semper certa posto dall’ordinamento a tutela della dignità e della libertà della madre e del bambino. Il rilievo riconosciuto a tale regula juris, in caso di surrogazione di maternità, impone al giudice di bilanciare la verità di parto con l’interesse del minore.

Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela della relazione materna. Storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto

Il lavoro, muovendo dal riconoscimento delle notevoli difficoltà nell'affrontare un tema così controverso come quello della genitorialità per surrogazione di maternità, pratica procreativa che più di ogni altra mette in discussione i principi fondamentali dell'ordinamento, affronta più nello specifico l'ammissibilità della surrogazione di maternità a fini economici alla luce del limite dell'ordine pubblico e del principio "mater semper certa est". In particolare l'articolo si sofferma sulla sentenza della Corte di cass. n.

La clausola dell’ordine pubblico rispetto alle decisioni delle corti nazionali e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia bioetica. Il caso della maternità surrogata

Il saggio, dopo una breve introduzione sul rilievo del limite dell'ordine pubblico in materia bioetica, si sofferma a valutarne il ruolo nel caso della c.d. maternità surrogata attraverso un approfondito esame della giurisprudenza nazionale ed europea. In particolare la complessità della materia trova riscontro in una giurisprudenza non univoca proprio in relazione al limite dell'ordine pubblico e alla considerazione dell'interesse superiore del minore.

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