Liquidazione del compenso degli avvocati e «semplificazione» dei riti (art. 14 d.lgs. n. 150/2011)
Il contributo prende in esame le recenti novità normative e giurisprudenziali intorno al procedimento per la liquidazione del compenso agli avvocati.
Il contributo prende in esame le recenti novità normative e giurisprudenziali intorno al procedimento per la liquidazione del compenso agli avvocati.
1. lineamenti storici e caratteri generali, 2. la società per azioni. costituzione e conferimenti; 3. azioni e altri strumenti finanziari partecipativi; 4. l’assemblea; 5. gli amministratori; 6. i controlli; 7. i sistemi alternativi di amministrazione e controllo gestorio; 8. obbligazioni e titoli di debito; 9. i libri sociali e il bilancio; 10. le modificazioni dello statuto; 11. i patrimoni destinati ad uno specifico affare; 12. la società in accomandita per azioni; 13. gli emittenti e gli intermediari nel mercato finanziario; 14. la società a responsabilità limitata; 15.
Nelle procedure di accordo e di piano del consumatore l’organo tecnico è rappresentato dall’organismo di composizione delle crisi; nonché dal liquidatore (ovvero dal medesimo organismo) nella procedura di liquidazione. A tale organo, il legislatore riconosce un ruolo assolutamente centrale, disegnando specifiche competenze e particolarissime funzioni, allo scopo di individuare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei consumatori e di alleggerire la struttura processuale degli istituti di cui alla l. n. 3 del 2012.
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