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Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fra valutazioni di merito e problemi di trasparenza

Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli Stati membri avevano un potere esclusivo ed insindacabile nella nomina dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea. A Lisbona, per la prima volta, si è deciso di ridimensionare tale potere, istituendo un Advisory Panel incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine.

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