Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim.
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha attribuito le funzioni degli organismi di composizione delle crisi ai seguenti soggetti: a) organismi costituti da enti pubblici purche´ sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalita` ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia; b) professionisti, o societa` tra professionisti, muniti dei requisiti indicati dall’art. 28 legge fallim., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure un notaio, nominati dal tribunale. In seguito al d.m.