rinnovazione

Appello della condanna e rinnovazione istruttoria

Nota a Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 3 aprile 2018), n. 14800, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.G. in proc. Troise
L’Autore illustra i temi alla base del contrasto che ha condotto la Cassazione ad intervenire –dopole Sezioni Unite “Dasgupta” e “Patalano”, e l’introduzione dell’art. 603, comma 3-bis–per determinare l’ampiezza della rinnovazione del dibattimento nel caso di appello della sentenza di condanna da parte dell’imputato. Evidenziati gli argomenti a sostegno della decisione, ne viene poi svolta una breve critica

Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza di assoluzione e la necessaria riassunzione della prova dichiarativa anche nel giudizio d’appello da rito abbreviato

É affetta da vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio’, di cui all’art. 533, co. 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che avevano reso tali dichiarazioni

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma