riproposizione

Serpeggianti equivoci sui limiti alla riproponibilità delle istanze cautelari rigettate

Una recente ordinanza del Tribunale di Nola fornisce l’occasione per qualche riflessione sulle conseguenze del rigetto della domanda cautelare come disciplinate dall’art. 669 septies c.p.c. In particolare se la riproposizione dell’istanza rigettata sia consentita anche sulla base di ragioni di fatto e diritto o circostanze già note al ricorrente ma non spese nell’ambito del primo giudizio cautelare (evenienza comunque rara, vista l’urgenza che connota la richiesta cautelare).

Declinatoria di giurisdizione, riproposizione e riassunzione: ulteriori chiarimenti dalle Sezioni Unite

Con la sentenza in esame le SS. UU. affrontano due questioni in materia di translatio intergiurisdizionale.
La prima, direttamente originata dal ricorso oggetto di decisione, è la seguente: la riproposizione
della domanda, con retrodatazione degli effetti, al giudice individuato come
giurisdizionalmente competente dal primo adito deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti
destinatari della originaria domanda? La risposta delle SS.UU. è no: si gioverà della retrodatazione

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