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Cambiamento del nome della persona transessuale e diritto all’oblio (S. Patti coautore)

La Corte di Cassazione affronta il problema relativo alla scelta del nuovo nome della persona transessuale. Infatti, la legge 164/82 (art. 5) da un lato stabilisce che le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, ma dall’altro non prevede le modalità di scelta del nome, né l’obbligo di trasformare automaticamente il nome originario nell’altro genere.

IL RITARDO SCIENTIFICO NELL’INDAGARE LA SESSUALITA’ FEMMINILE

Nella lingua italiana la parola sesso è utilizzata per indicare il genere (gender) maschile o femminile oppure con riferimento all’attività sessuale. Il termine “sessualità” ha invece un significato più ampio perché comprende tutti gli aspetti della vita legati alla realtà del proprio genere (gender). Secondo Masters & Johnson (1), questo termine indica una dimensione della personalità e non soltanto la capacità di un individuo a reagire ad uno stimolo erotico.

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