L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, facendo riespandere il reato di truffa
A seguito della novella spazzacorrotti (l. n. 3 del 2019), nonostante il dichiarato intento legislativo di incorporare integralmente le figure di millantato credito nel riformulato delitto di traffico di influenze illecite, la condivisibile pronuncia in commento ha invece affermato la sussistenza di un fenomeno di discontinuità normativa tra l’ipotesi del secondo comma dell’art. 346 c.p. e l’attuale art. 346-bis c.p.