transessualismo

Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo 11.10.2018

Un nuovo esempio di interpretazione evolutiva operata sulla base dell’art. 8 della CEDU si riscontra in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella quale viene affrontata la questione se il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare una persona transessuale al cambiamento del nome durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione del sesso costituisca una «violazione sproporzionata» del diritto di quest’ultima al rispetto della sua vita privata in base all’art. 8 della CEDU.

Cambiamento del nome della persona transessuale e diritto all’oblio (S. Patti coautore)

La Corte di Cassazione affronta il problema relativo alla scelta del nuovo nome della persona transessuale. Infatti, la legge 164/82 (art. 5) da un lato stabilisce che le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, ma dall’altro non prevede le modalità di scelta del nome, né l’obbligo di trasformare automaticamente il nome originario nell’altro genere.

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