Anno: 
2017
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_786700
Abstract: 

Il reclamo-mediazione, istituto di derivazione civilistica, è un importante strumento deflattivo introdotto in materia tributaria con il preciso intento di risolvere, in via stragiudiziale, un elevato numero di potenziali controversie di modico valore. Ci si chiede però, se la mediazione tributaria condivida, oltre al nomen juris, altre affinità, sostanziali e non, con quella civilistica. Il fine del presente progetto è quindi quello di evidenziare come l¿esperienza del diritto comune, in materia di mediazione, possa (correttamente) ispirare il legislatore tributario a reinterpretare il ruolo del mediatore in chiave più garantista per il contribuente. E ciò anche estendendo il respiro della ricerca nel raffronto rispetto gli istituti deflattivi del contenzioso previsti in ambito europeo ed internazionale.

Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_1016238
sb_cp_is_1018683
Innovatività: 

Lo studio si colloca in una materia in continuo divenire che offre sempre maggiori spunti di approfondimento.
Le riforme più recenti (e nella specie il D.lgs. n.156 del 24 settembre 2015 ed il D.L. del 24 aprile 2017 n.50) hanno, infatti, profondamente modificato la previgente normativa.
Tuttavia nessuna delle due riforme legislative ha chiarito la questione più rilevante: chi è il mediatore? Ma soprattutto l¿appartenenza del mediatore alla stessa struttura dell¿Ufficio che ha emesso l¿atto (oggetto di impugnazione) non rischia di ledere la terzietà e l¿imparzialità propria dell¿organo che deve decidere?
Considerando che l¿istruttoria della pratica legata alla presentazione del ricorso-reclamo è normalmente curata dall¿Ufficio che ha predisposto l¿atto, appare evidente che al mediatore sarà sostanzialmente richiesto da un lato, di avere una forza sufficiente ad annullare l¿atto, sapendo che, al contrario, questa decisione rappresenterebbe comunque un giudizio negativo in relazione all¿attività svolta dall¿Ufficio cui appartiene e dall¿altro lato, a rigettare un reclamo, ben sapendo che la sua decisione potrebbe non essere condivisa dal giudice tributario.
Tale questione assume un ruolo centrale soprattutto a seguito dell¿estensione dell¿istituto del reclamo-mediazione ai tributi locali. Ed invero, una delle principali problematiche legate all¿applicazione della procedura del reclamo-mediazione in materia di tributi locali è quella di definire se la terzietà del mediatore costituisca un presupposto necessario della nuova procedura, vale a dire se il mediatore dovrà necessariamente essere identificato in un soggetto diverso dal responsabile dell¿istruttoria che ha portato all¿emanazione dell¿atto impositivo oggetto di reclamo, ovvero se tale soggetto -in assenza di un terzo dotato di specifica competenza all¿interno dell¿organico del Comune- potrà essere individuato nella stesso responsabile dell¿Ufficio Tributi che ha emanato l¿atto, con la conseguenza però di piegare il reclamo-mediazione verso una forma più vicina all¿istituto, già esistente, dell¿autotutela e/o dell¿accertamento con adesione.
Il presente progetto si pone il dichiarato obiettivo di limitare tale identificazione proponendo l¿istituzione di un collegamento strutturale tra il Comune di maggiori dimensioni e i limitrofi più piccoli.
Ciò in ragione del fatto che, la riserva di compatibilità ¿con la propria struttura organizzativa¿ prevista dal comma 4 dell¿art. 17-bis nell¿istituzione di strutture diverse ed autonome rispetto a quelle che hanno emesso l¿atto svuoterebbe di rilevanza l¿istituto in oggetto rendendo ridondante la riforma.
La funzione del mediatore non è quindi di agevole svolgimento, dovendo operare nell¿ambito di un¿attività complessa, che pone problemi di conflittualità con il contribuente (che tenderà sempre ad identificare il mediatore come un rappresentante dell¿ente) ma anche con l¿ufficio (nel caso il mediatore, soprattutto se esterno all¿amministrazione, dovesse procedere ad annullare degli atti impositivi per evitare il rischio di possibile soccombenza nel contenzioso, malgrado il diverso parere del soggetto che abbia predisposto l¿atto) e rende quindi necessaria la standardizzazione delle relative procedure, per evitare che l¿eterogeneità delle soluzioni organizzative che potrebbero essere adottate dai singoli comuni finisca a sua volta per minare la funzione di tale istituto, ove si voglia che lo stesso riesca a garantire un¿effettiva deflazione del contenzioso in materia di tributi locali.
Pertanto, possibile soluzione rispetto alla situazione dei Comuni di piccole e micro dimensioni ed in relazione ai problemi economico - organizzativi sopra evidenziati, appare quella di far convergere tutte le mediazioni in capo ad una struttura centrale amministrativa collocata negli uffici del Comune della zona di maggiori dimensioni e con maggiori ¿possibilità amministrative¿.
Per fare ciò si potrebbe pensare ad una conferenza intercomunale in cui stabilire le modalità attuative attraverso cui far convergere tutti i reclami - ricorsi verso l¿organo centrale. Modalità che poi potrebbero e dovrebbero essere poste in essere attraverso una delibera comunale di eguale contenuto per tutti i Comuni coinvolti.
Ciò potrebbe comportare due importanti vantaggi.
Nonostante la soluzione sopra proposta potrebbe indurre nell¿erroneo pensare che ciò comporti un aggravio economico per l¿istituzione della nuova struttura, quello che si vuole dimostrare è proprio che la spesa potrebbe essere equamente ripartita fra tutti i Comuni appartenenti alla medesima zona metropolitana.
Inoltre tale soluzione, secondo la tesi che si intende dimostrare, rappresenta un¿ulteriore vantaggio nella misura in cui ciò consente di accentuare maggiormente l¿indipendenza e la terzietà del mediatore.

Codice Bando: 
786700
Keywords: 

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