Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1578924
Anno: 
2019
Abstract: 

L'avvicendarsi delle proposte di riforma della classe politica al Governo obbliga lo studioso del processo e del diritto penale ad interrogarsi su alcuni valori che, per tradizione, costituiscono al tempo stesso linee-guida insopprimibili in materia di politica criminale. Il legislatore, nel rispetto della Costituzione e delle Carte internazionali dei diritti, dovrebbe tenere sempre in conto delle tutele insormontabili, nonostante l'eccessivo carico di procedimenti penali dovuto al proliferare della micro e della macro criminalità. Ritornato ad essere l'oggetto di recenti speculazioni, spicca con una certa imponenza il diritto alla possibilità di prevedere, in capo ai consociati, le decisioni giurisdizionali in materia penale, gli esiti della vicenda processuale quale immediata e concreta applicazione della legge. Il principio di prevedibilità, portato del principio di legalità penale e processuale, impone, mai come in questo periodo storico, uno studio approfondito ed integrato nel paragone con le paventate riforme del rito penale che si stanno affacciando nel panorama legislativo. E tanto ancor di più in occasione del trentesimo anniversario dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989.
L'analisi delle riforme, quelle intervenute di recente e quelle che il Governo si sta proponendo di attuare, combinata allo studio della prassi interna e sovranazionale, costituirà punto di partenza dell'indagine preliminare al passaggio successivo finalizzato a stilare le prime conclusioni in ordine:
-alla verifica di una stabilizzazione di alcuni tradizionali principi, in crisi nella giustizia populista e di scopo;
-all'adeguatezza dei moduli procedurali che si vogliono introdurre, di matrice populista;
-alle conseguenze derivanti dall'eventuale inadeguatezza riscontrata;
Tanto al fine di elaborare contro proposte di riforma, di cui vi è necessità, che sia proficue e soprattutto resistenti al sindacato deputato alla Corte costituzionale.

ERC: 
SH2_4
SH2_1
SH2_5
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2060962
sb_cp_is_2067027
sb_cp_is_2051971
Innovatività: 

Senza dubbio, vi è significato politico e culturale di grande rilievo nelle tecniche e nelle metodologie di accertamento delle responsabilità penali. La politica criminale da sempre rappresenta l'emblema per valutare il grado di civiltà degli ordinamenti e la propaganda sui cui poggiano gli intenti del legislatore attuale probabilmente si può porre in contrasto con i capisaldi della tradizione costituzionale ed europea. Il sistema integrato delle fonti, interne, europee e sovranazionali e, pertanto, la globalizzazione giuridica continua ad abituare ormai operatori e studiosi a nuovi modi di pensare le dinamiche della produzione del diritto, che si intessono nei rapporti tra Corti deputate all'interpretazione delle fonti stesse nelle loro interconnessioni; rapporti talvolta contrastanti, altre volte di dialogo a sfondo non solo esegetico ma anche politico. I recenti approdi delle giurisdizioni superiori, interne ed europee, in materia di diritto e processo penale, lasciano trasparire il bisogno di una giustizia penale che tenga conto della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nella vicenda che lo vede imputato.
Da recenti dialoghi tra la Corte di Giustizia UE e la Corte costituzionale interna si è stabilizzato il concetto di nucleo intangibile di principi o diritti fondamentali, operanti alla stregua di argine anche rispetto all'esercizio di poteri trasferiti all'Unione europea. Si tratta dei cosiddetti controlimiti all'esercizio del potere punitivo che devono arginare il modulo di una giurisdizione di scopo che, al fine applicare a tutti i costi la sanzione, è disposta anche a disapplicare la normativa processuale e sostanziale, con inevitabili costi in punto di tutela diritti fondamentali e contrasti con il principio di legalità consacrato negli art. 25 e 111 Cost.
Se nel corso del dialogo con Lussemburgo, nella ormai nota vicenda "Taricco" la Corte costituzionale italiana ha posto l'accento sul principio secondo cui l'attività del giudice deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate (Corte cost. n. 24 del 2017) ed evidenziando pure quanto grave sarebbe permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato; successivamente, anche nelle decisioni della Corte di giustizia si è potuto leggere che «l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali, dal momento che i procedimenti penali [...] costituiscono un'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta». In ambito penale, «siffatti diritti e principi generali devono essere rispettati non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui l'interessato è accusato» (Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C 42/17, punto 52; Id., 5 giugno 2018, Kolev e a., C 612/15).
Riformare il rito penale al solo scopo di attuare a tutti i costi una sanzione, secondo gli intenti annunciati dalla classe politica al governo significherebbe togliere valore alle Carte dei diritti nel loro significato profondo.
Con le riforme attuate (la riforma della prescrizione e la legge c.d. "Spazzacorrotti", ad esempio) almeno dalla sola prospettiva metodologica, i segnali di una deriva sono immediatamente percepiti dalla stessa giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha investito la Corte costituzionale delle questioni attinenti alla compatibilità del metodo imposto dal legislatore con i principi fondamentali.
In questi segnali è insito il potenziale innovativo di un'indagine di cui si avverte il bisogno già nelle sedi istituzionali e che non può trascurarsi dal punto di vista scientifico.
I modelli prefigurati per le riforme della giustizia penale presuppongono valutazioni dogmatiche che non rimangono isolate ma si profilano utili proprio per la valutazione di fattibilità proficua delle modificazioni normative, sempre soggette al rischio della declaratoria di incostituzionalità qualora distanti dai principi basilari dello Stato di diritto.
Non bisogna sottovalutare, invero, che dalla Corte di Strasburgo (Corte eur., 14 aprile 2015, Contrada c. Italia) è pervenuto l'invito non proprio benevolo allo Stato italiano di non introdurre surrettiziamente regole penali peggiorative delle prerogative dell'imputato: poco importa che ciò avvenga usando una norma di diritto sostanziale o una norma processuale.
Si tratta di un dato sottovalutato dalle recenti in novelle e da quelle preannunciate dal Governo.
Ed in questo solco si colloca la presente ricerca: un convinto contributo per una più attenta messa a fuoco dei valori irrinunciabili che consenta l'efficace perseguimento dell'obiettivo di giustizia oltre i meri fini populisti.

Codice Bando: 
1578924

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