Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1589901
Anno: 
2019
Abstract: 

Il progetto di ricerca s'incentra sui profili problematici che sta attraversando il "diritto penale finanziario". Con particolare riferimento all'opacità delle tecniche di incriminazione utilizzate e all'inerzia del legislatore interno rispetto ai dettami dell'ordinamento eurounitario.
Invero, la disciplina interna di derivazione sovranazionale (Direttiva 2013/6/CE, c.d. MAD I) prevede due fattispecie criminose di "abuso di mercato" delineate come reati di mera condotta e di pericolo astratto o concreto. Tuttavia, l'utilizzazione di tale modello di reato ha comportato delle rilevanti difficoltà circa l'accertamento in giudizio dei reati di abuso di mercato, in particolare in merito alla prova della realizzazione del pericolo stesso.
Su questo impianto, in seguito, è nuovamente intervenuta in ambito penalistico la legislazione europea con la Direttiva 2014/56/UE (c.d. MAD II), la quale, tra le altre cose, sembra chiedere agli Stati membri di valorizzare l¿evento naturalistico, ripensando dunque la struttura delle incriminazioni in parola. L'Italia risulta nondimeno ancora inadempiente, avendo ancora una volta perso l'occasione di rivedere il sistema degli abusi di mercato. Con il D.lgs. n. 107 del 2018 è stato, infatti, attuato esclusivamente il regolamento UE n. 596/14 (c.d. MAR) in materia di sanzioni amministrative, mentre in ambito penale si è intervenuti con modifiche incoerenti e poco significative.
La ricerca dunque intende esaminare l'impianto normativo esistente, appurando i modelli e le tecniche di incriminazione nell'obiettivo di ricostruire il sistema penale-finanziario, in modo che sia rispettoso dei vincoli costituzionali e sovranazionali.
Infine, la ricerca vuole prendere in considerazione anche il piano comparatistico per predisporre tecniche di tutela sempre più uniformi rispetto ai modelli che provengono dagli ordinamenti stranieri più avanzati, anche alla luce del fenomeno della "globalizzazione" dei mercati finanziari.

ERC: 
SH1_13
SH1_4
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2162129
sb_cp_is_2161599
sb_cp_is_2161611
Innovatività: 

Risulta doveroso ripensare l'intera disciplina del diritto penale finanziario, in modo da rispettare sia i vincoli derivanti dai principi costituzionali sia quelli provenienti dagli ordinamenti sovranazionali.
In questo senso, lo studio dei modelli di incriminazione diventa lo strumento principe per avanzare proposte concrete nell'eventuale ripensamento di tale materia.
In primo luogo, le fattispecie di market abuse possono senza dubbio rimanere strutturate come illeciti di mera condotta e di pericolo astratto o concreto. Tuttavia è necessario, da un lato, garantire il rispetto del principio di offensività e colpevolezza, assicurando che la risposta penale si attivi per punire solo quei comportamenti che siano effettivamente offensivi e rimproverabili, con riferimento agli interessi degli investitori e dei risparmiatori; dall'altro lato, occorre certezza nel tipo di accertamento, che il giudice deve utilizzare in giudizio, per la valutazione della sussistenza del pericolo.
Inoltre, la tecnica utilizzata dal d.lgs. n. 107 del 2018, il quale rinvia direttamente alla fonte regolamentare per la definizione della nozione di informazione privilegiata appare in violazione del principio di legalità, segnatamente nel suo corollario della riserva di legge nazionale.
In secondo luogo, occorre ripensare la materia, altresì, in guisa da renderla uniforme e rispettosa degli obblighi che giungono dalle sedi sovranazionali. Come si è detto, la recente direttiva europea richiede la previsione di sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato almeno nei "casi gravi" e se commessi ¿con dolo¿, senza tuttavia specificare il modello di reato da adottare. Da una prima lettura, sembrerebbe che la direttiva imponga, in taluni casi, un'incriminazione di pericolo, in talaltri, esiga un illecito di danno, comprensivo dell'elemento naturalistico.
D'altra parte, un ripensamento sembra essere imposto proprio dal mancato adeguamento del nostro ordinamento al diritto eurounitario, dal momento che non è stata recepita la Direttiva MAD II.
A ben vedere, il sistema italiano, nonostante quanto ritenuto dal Governo, appare ancora in netto contrasto con quanto imposto dall'Unione europea. Si pensi, in primo luogo, all'omissione dell'incriminazione del c.d. insider secondario, destinatario allo stato solamente di una sanzione di natura amministrativa; oppure, in secondo luogo, alla mancata differenziazione in punto di pena della condotta di tipping rispetto a quelle di trading e tuyautage, le quali risultano invece punite allo stesso modo; così come, in terzo luogo, il mantenimento del modello contravvenzionale presente nei reati di Insider trading (art. 184 comma 3-bis t.u.f.) e di Manipolazione del mercato (art. 185, comma 2-bis t.u.f.).
Altro aspetto su cui si deve ancora incidere, invero, è rappresentato dal sistema del doppio binario sanzionatorio. Nonostante, infatti, la modifica dell'art. 187-terdecies t.u.f. compiuta dal legislatore del 2018, occorre metter mano nuovamente all'apparato legislativo, al fine di predisporre una disciplina maggiormente rispettosa dell'elaborazione giurisprudenziale delle Corti sovranazionali tanto sul divieto del bis in idem "processuale", quanto sul rispetto del principio di proporzione della pena. In quest'ottica, si intende presentare proposte come l'attribuzione allo stesso giudice delle differenti sanzioni oppure la previsione di un meccanismo in grado di unificare i due procedimenti sanzionatori, in modo da garantire che le differenti sanzioni provengano da un'unica autorità e nell'ambito di un unico processo.
Al fine dunque di ripensare i modelli di incriminazione, risulta possibile importare concetti dai più avanzati ordinamenti stranieri; tuttavia, simile operazione presenta forti rischi e va, pertanto, condotta con cognizione, in modo da garantire la coerenza e la ragionevolezza del sistema normativo interno.
In tale ambito appare fondamentale porre la massima attenzione all'utilizzo di elementi di matrice straniera: uno studio approfondito di simili concetti estranei risulta utile nell'ottica di un ripensamento dell'impianto penalistico che ne garantisca la funzionalità e l'uniformità con le regole e i meccanismi del sistema nazionale.
Ecco, quindi, che si percepisce l'esigenza di un avanzamento delle conoscenze a disposizione dell'interprete nazionale, ma tale avanzamento deve essere realizzato attraverso un profondo studio del concetto di matrice straniera e di un conseguente lavoro di interpretazione teso a connettere tali concetti con i principi del nostro ordinamento.

Codice Bando: 
1589901

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