Anno: 
2017
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_706078
Abstract: 

Il progetto intende analizzare i cambiamenti intervenuti nei rapporti tra Corte di giustizia e Corti nazionali e, all'interno dell'ordinamento italiano, tra giudici comuni e giudice costituzionale, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; quest'ultimo, infatti, ha introdotto modifiche al sistema europeo delle fonti e al parametro di tutela dei diritti. Lo studio prenderà le mosse dal contenuto dell'art. 6 TUE in merito al valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, all'obbligo di adesione alla CEDU e ai princìpi generali del diritto dell'Unione. Le chiavi di lettura da adottare per l'indagine saranno prevalentemente la giurisprudenza (tanto nazionale quanto europea) e la dottrina, che verrà impiegata sia come strumento di analisi delle decisioni, sia come premessa per una ricostruzione teorica. In conclusione, lo studio porterà a un esame critico del ruolo dei giudici appartenenti a ciascun livello di tutela, permettendo di inquadrare le sfide che il nuovo assetto normativo propone e di offrire risposte alle principali questioni.

Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_950489
Innovatività: 

La vicenda dell'alternativa fra instaurazione della questione di legittimità costituzionale e diretta disapplicazione, da parte del giudice comune, di norme di diritto interno è strettamente legata a modi diversi di concepire la tutela dei diritti fondamentali.
In estrema sintesi, si può evidenziare la tendenza del giudice comune a rifuggire il sindacato accentrato di costituzionalità, in difesa di una tutela diretta ed effettiva ove ulteriori indicazioni possano provenire, al limite, da parte della Corte di Lussemburgo.
D'altra parte è chiaro l'intento della Corte costituzionale la quale, pur non rinunciando a un dialogo con il giudice comune nazionale, si propone di preservare un sistema di tutela ad andamento centripeto che possa, al di là del singolo caso, garantire l'adempimento di quelle "funzioni sistemiche" a lei attribuite (Luciani 2007).
Soprattutto quando a venire in rilievo sono i "principi generali" del diritto dell'Unione ex art. 6 par. 3 TUE, la possibilità del giudice comune di disapplicare la legge interna quando la fattispecie rientra nell'ambito del diritto dell'Unione (perché dettata da atti comunitari, atti nazionali di attuazione o deroghe nazionali a norme comunitarie che si afferma essere giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali), pone diversi dubbi (già peraltro evidenziati dalla Corte costituzionale in tema di mandato di arresto europeo: sent. 227/2010).
Per ciò che concerne la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in sede di stesura del presente progetto si può concludere che presso molti giudici comuni si stia via via radicando l'idea non già che la strada da seguire sia quella indicata dal giudice delle leggi ma che, a proposito delle norme della Convenzione, esistano due tesi contrapposte: l'una, sostenuta dalla Corte costituzionale, a favore del giudizio accentrato; l'altra, sostenuta da una parte della giurisprudenza comune, a supporto di un sindacato diffuso di "convenzionalità" (Carlotto 2013).
In un simile contesto, la tendenza dei giudici comuni a preferire la strada della diretta disapplicazione di norme in contrasto con la CEDU pone per la Corte costituzionale un rischio di emarginazione sotto una duplice prospettiva. Da un punto di vista interno all'ordinamento, il giudice delle leggi potrebbe venir estromesso dal suo ruolo tradizionale di controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; dall'esterno, è invece posta a repentaglio la possibilità di un suo dialogo nei confronti della Corte di giustizia dell'Unione, laddove quest'ultima continua a trovare nel giudice comune, se non un interlocutore altrettanto autorevole, quantomeno quello privilegiato.
Il problema circa lo standard di protezione dei diritti fondamentali in Europa, peraltro, va letto anche alla luce del dialogo in tema di "controlimiti" fra giudici costituzionali dei Paesi membri dell'Unione e Corte di giustizia. Quest'ultima, in una sua recente sentenza resa su un rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale spagnola (sent. Grande sezione, 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni), ha affermato che le disposizioni di diritto nazionale di uno Stato membro, quand'anche di rango costituzionale, non possono sminuire l'efficacia nel territorio di tale Stato di atti del diritto dell¿Unione conformi alla Carta dei Diritti fondamentali. Problematico, allora, appare conciliare quanto statuito dal giudice di Lussemburgo con la decisione della Corte costituzionale tedesca (sent. 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/14, 1-126, caso R.). Il giudice di Karlsruhe, nell'ambito di un procedimento di consegna previsto dal mandato di arresto europeo come disciplinato dal diritto comunitario, ha chiarito che la protezione dei diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione (nella specie: il principio di colpevolezza, derivato dal principio di inviolabilità della dignità della persona come sancito dall'art. 1 del Grundgesetz) prevale sull'applicazione della legislazione comunitaria e che l'art. 6 della CEDU, applicabile in virtù dell'art. 52 par. 3 della Carta, contenga uno standard minimo di tutela in grado di limitare l'applicazione dello stesso diritto dell'Unione.
Sulla scorta di tali arresti giurisprudenziali, deve ritenersi che un rilievo particolare assumerà la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinvio pregiudiziale posto dalla Corte costituzionale (ord. n. 24/2017) sulla questione di legittimità costituzionale dell¿ordine di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sollevata dalla Corte di Appello di Milano (Sez. II pen., ord. 18 settembre 2015) e dalla Corte di cassazione (Sez. III pen., ord. 8 luglio 2016) a seguito della interpretazione resa dalla Corte di giustizia sul(la sospensione del) termine di prescrizione nelle frodi in materia di IVA (sent. Grande sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco).

Codice Bando: 
706078
Keywords: 

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