Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1987467
Anno: 
2020
Abstract: 

La ricerca che si intende intraprendere si pone l'obiettivo della costruzione di un modello di amministrazione della giustizia usufruibile durante i momenti dell'emergenza. Come in nessun altro settore delle amministrazioni pubbliche, il settore giustizia è rimasto -durante la pandemia del 2020- in uno stato di quiescenza dato proprio dalle forti lacune normative. Di fatto non esiste un modulo procedimentale al quale ricorrere nei momenti di crisi e di emergenza che, per ragioni di tutela della salute pubblica ed individuale, impediscono agli operatori di settore (giudici, avvocati e personale amministrativo) di svolgere le proprie attività con modalità diverse da quelle che implicano la presenza fisica nei palazzi di giustizia. Tanto vale soprattutto nel settore della giustizia penale, già in forte crisi a causa dell'inefficienza e della lunghezza irragionevole dei processi.
Le riforme della giustizia penale intervenute a compartimenti stagni negli ultimi anni non hanno risolto tali problematiche che sono ora sovradimensionate proprio a causa della stasi, inesorabile, generata dall'emergenza sanitaria. L'analisi delle disposizioni temporanee adottate dal Governo italiano, combinata con lo studio delle prassi di altri Paesi europei, costituirà punto di partenza dell'indagine preliminare e necessario per stilare le prime conclusioni in ordine:
-all'adattabilità o meno di alcuni congegni procedurali in vigore per far fronte agli stati di crisi che implicano, di fatto, l'impossibilità di accedere ai palazzi di giustizia;
-alle conseguenze derivanti dall'eventuale inadeguatezza riscontrata sulle poche norme dedicate a legittimi impedimenti dei singoli soggetti (giudici, avvocati e parti);
- alla elaborazione di un paradigma procedurale nuovo che, tenendo conto anche delle moderne tecnologie, sia idoneo ad impedire la paralisi delle attività giudiziarie, pur dinnanzi alle difficoltà ancorate alla superiore tutela del diritto alla salute costituzionalmente protetto.

ERC: 
SH2_4
SH2_5
SH1_13
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2542665
sb_cp_is_2504957
sb_cp_is_2565768
sb_cp_is_2502654
sb_cp_is_2506904
sb_cp_is_2540183
sb_cp_is_2571042
sb_cp_es_365565
sb_cp_es_365566
sb_cp_es_365567
Innovatività: 

La necessità di una ricerca scientifica per la elaborazione di congegni procedimentali attivabili in momenti di forzato "distanziamento sociale" non si era mai posta prima. D'altronde, la pandemia da Covid-19 ha costituito un evento inaspettato e straordinario e la sua incidenza nella vita privata ed istituzionale è stata di alto significato.
Proprio in tali caratteri, e nelle ripercussioni che hanno avuto sul settore dell'amministrazione della giustizia, è insita l'innovatività, con la consapevolezza che occorrerà, anche per i momenti di ripresa che richiederanno ancora un contenimento dei contatti sociali, nonchè per ogni situazione di emergenza, ristabilire regole che al tempo stesso garantiscano efficienza dell'apparato e tutela del diritto alla salute.
Memore forse della tragedia vissuta a causa della "influenza c.d. spagnola" che nel 1918 aveva messo a dura prova anche l'Italia, era il codice di rito previgente a contenere un riferimento alla diffusione di «morbi epidemici o di altre malattie contagiose» (art. 423 c.p.p. ab).
Il codice attuale, invece, oltre alla disciplina dei rinvii dell'udienza dovuti a motivi di salute di giudici e parti, contiene la previsione che consente di limitare la presenza degli estranei al rito processuale, ordinando il giudizio a porte chiuse, se può nuocere alla "pubblica igiene" (art. 472 c.p.p.).
Si tratta di norme non sufficienti e neppure prese in considerazione, né dai giudici né dal legislatore, per affrontare l'emergenza sanitaria ancora in atto. Per un verso, invero, si è fatta applicazione di un rinvio d'ufficio disposto con decreto legge per tutte le udienze e, per l'altro, la possibilità di organizzazione del carico di lavoro con modalità in grado di garantire il contenimento dei contatti sociali è stata rimessa alla discrezione dei presidenti del tribunali e delle corti territoriali.
La scarna regolamentazione legislativa della giustizia digitale, che potrebbe costituire un'alternativa utile in momenti emergenziali, suscita perplessità per la disinvoltura con la quale il Governo, con disposizioni indeterminate e poco attente anche e soprattutto alle modalità applicative, pretenderebbe che questa procedura configuri una alternativa equivalente rispetto al processo in presenza. Nelle udienze on line prefigurate dal legislatore dell'emergenza la tutela dei canoni costituzionali del giusto processo è affidata a una clausola tautologica, che ne impone, con una petizione di principio, lo svolgimento con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Proprio le forti lacune normative hanno indotto molti tribunali al rinvio delle udienze, preferito innanzi alla difficoltà di garantire una corretta celebrazione avvalendosi di diversificate piattaforme on line.
Da ciò la stasi prolungata delle attività, che sta producendo e produrrà nel lungo periodo effetti di non poco momento per l'amministrazione della giustizia, che è improntata al principio di "continuità giudiziaria" radicato sul ruolo della giustizia come servizio pubblico essenziale.
In tale stato di cose e di conoscenze si mostra forte il bisogno di studiare misure compatibili con due valori tra loro conciliabili: il diritto alla salute e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Si tratta di esigenza avvertita già nelle sedi scientifiche e tra gli operatori del settore, non solo interne ma anche europee e sovranazionali, in seno alle quali il dibattito in tema di teleconference hearing fa registrare qualche preoccupazione per l'indebolimento del controllo democratico sulla amministrazione della giustizia. La soluzioni di politica criminale e processuale costituiscono, d'altronde, un dato fondamentale per valutare il grado di civiltà degli ordinamenti. Ed il sistema integrato delle fonti, interne, europee e sovranazionali e, pertanto, la globalizzazione giuridica, impongono ormai ad operatori e studiosi evoluti modi di pensare le dinamiche della produzione del diritto, che si intessono anche nei rapporti tra le Corti deputate all'interpretazione delle fonti nelle loro interconnessioni; rapporti talvolta contrastanti, altre volte di dialogo a sfondo non solo esegetico ma anche politico.
I modelli prefigurati per le riforme della giustizia penale presuppongono valutazioni dogmatiche che non rimangono isolate ma si profilano utili proprio per la valutazione di fattibilità proficua delle modificazioni normative, sempre soggette al rischio della declaratoria di incostituzionalità qualora distanti dai principi basilari dello Stato di diritto.
Ed in questo solco questo bisogna collocare la presente attività di indagine, finalizzata ad un convinto contributo per una più attenta messa a fuoco di valori irrinunciabili che possono cancellare l'immagine di discontinuità che appanna il prestigio di una funzione. Il processo penale sotto la bufera del contagio anziché rinchiudersi si può aprire verso nuovi spazi che circondano la scena giudiziaria.

Codice Bando: 
1987467

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