La consegna nel codice del consumo riformato
Il nuovo art. 61 c. cons. prevede una pluralità di sequenze procedimentali riguardo al diritto del consumatore di risolvere il contratto a fronte della mancata tempestiva consegna di un bene da parte del professionista. Sorgono però questioni applicative in relazione agli artt. 1453 ss. c.c. e alla disciplina dedicata alla “vendita” di beni di consumo (artt. 128 ss. c. cons.). Una più approfondita disamina di tali questioni, preceduta da una valutazione esegetica della nuova previsione, costituisce passaggio argomentativo centrale per provare a delineare alcuni criteri di soluzione incentrati sull’applicazione del principio di “maggiore tutela” del consumatore e sulla comparazione tra la “mancata consegna” evocata dalla disposizione in commento e l’aliud pro alio, ormai comunemente ritenuto assorbito nel “difetto di conformità” della consegna secondo l’art. 129 c. cons.