Il principio di assorbimento in materia cautelare reale: nessuna rivalutazione del fumus commissi delicti dopo il passaggio dal sequestro preventivo alla confisca
Inammissibile l’impugnazione della misura cautelare reale una volta intervenuta la sentenza di condanna. Corte di cassazione, Sezione Vi, sentenza 23 dicembre 2016, n. 54752- Pres. Paoloni; rel. Scalia.
Là dove sia intervenuta la sentenza di condanna di primo grado, cui si accompagni il passaggio dallo strumento reale del sequestro preventivo alla definitiva misura della confisca, non possono ancora venire in discussione i presupposti della misura cautelare. La pronuncia di merito radica una preclusione endoprocessuale a che gli stessi fatti vengano diversamente delibati nel procedimento incidentale de libertate e ciò sia per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema che per l'ovvia funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto