Patti successori.

02 Pubblicazione su volume
Del Prato Enrico Elio

La locuzione «patti successori» non descrive una categoria normativa o concettuale unitaria: essa comprende «ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» (c.d. patto istitutivo) ed anche l'«atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta» (c.d. atto dispositivo) «o rinunzia ai medesimi» (c.d. atto rinunziativo).
L'eterogeneità del contenuto riferito alla locuzione esclude che un approccio unitario sia utile alla comprensione della portata del divieto, sul quale, peraltro, da oltre un decennio si registrano tendenze abrogative, che hanno avuto epilogo nella non felice disciplina del patto di famiglia (art. 768 bis ss. c.c.), la quale costituisce un'eccezione al divieto degli atti successori rinunziativi.
Muovendo da queste premesse, il contributo si sofferma sui caratteri dei patti successori, tenendo conto, tra le altre cose, del rischio di frode alla legge, dell’eccezione del patto di famiglia e del regolamento europeo in materia di successioni.

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