
La ricerca intende analizzare e valutare criticamente un¿ampia serie di fenomeni attualmente in atto sul mercato dei capitali, alcuni spontaneamente sorti, altri indotti dal legislatore.Obiettivo del lavoro è individuare e analizzare i meccanismi di mercato, nonché vagliare le riforme attualmente in fase di adozione, nell'ottica di fornire sistemi efficienti di finanziamento alle imprese, soprattutto in ragione delle pesanti ripercussioni dovuti alla crisi economica degli ultimi anni ed alla conseguente stretta creditizia.
In questa linea si colloca la crescente rilevanza assunta sul mercato dai fondi comuni di investimento che ha attribuito agli stessi, nelle compagini sociali delle quotate,un ruolo nella funzione di controllo, ponendo al contempo delicati problemi di governance; circostanza che impone un'analisi approfondita del fenomeno.
Per le società di minori dimensioni, il legislatore ha recentemente adottato una serie di riforme, dedicate alla categoria delle PMI:così prevedendo, per le PMI costituite in forma di s.r.l., la possibilità di offrire al pubblico le partecipazioni sociali, sino ad oggi vietata per le s.r.l.,consentendo di accedere al particolare strumento dei portali on-line di c.d. equity-crowdfunding. Si tratta di riforme di impatto notevole sia quanto ai profili endosocietari, sia quanto alla tutela dei risparmiatori sui mercati finanziari.
Più in generale, e a prescindere dal fattore dimensionale dei soggetti coinvolti, appare utile esaminare gli strumenti formatisi sul mercato e nella prassi contrattuale(anche in diverse esperienze giuridiche, tra le quali quella tedesca, francese ed anglosassone), in relazione all'esigenza di finanziamento delle imprese e di acquisizione del controllo, non solo con riguardo ai tradizionali profili in materia di OPA, ma con particolare riguardo alla dimensione del venture-capital:clausole di trascinamento e co-vendita(drag-along e tag-along); coinvolgimento dei creditori(covenants); accordi di investimento
La ricerca sarà sviluppata secondo una prospettiva unitaria, considerando sia temi già da tempo argomento di dibattito, ma analizzati in una nuova ottica, sia recentissime novità normative (alcune ancora non definitivamente approvate, nel momento in cui si scrive), non ancora oggetto di analisi. Tale approccio è volto sia a proporre soluzioni nuove a problemi già esistenti, che debbono però confrontarsi con nuove esigenze di tutela, sorte a seguito della crisi economica, sia a fornire un'interpretazione delle inedite tecniche legislative introdotte nel nostro ordinamento che sia attenta alle loro ricadute sul sistema del diritto delle società, delle imprese e del loro finanziamento.
Si è già dato conto delle delicate questioni poste dalla nuova disciplina in materia di PMI, e del loro potenziale impatto dirompente, sia sul mercato dei capitali, sia negli assetti interni delle società coinvolte. Entrambi i profili, ad oggi, sono stati oggetto di alcune riflessioni, da parte della dottrina, avendo riguardo solo alla speciale disciplina di settore prevista per le start-up innovative(società con particolari requisiti, e che mantengono tale qualifica solo nei primi anni di avvio dell'attività). La decisione di estendere rilevanti deroghe al diritto comune per tutte le s.r.l. qualificabili PMI dal punto di vista dimensionale, e soprattutto la possibilità di offerta al pubblico delle loro quote di partecipazione, apre scenari del tutto nuovi, di cui devono essere ancora valutata la portata e le possibili criticità sistematiche.
Anche in materia di fondi comuni di investimento è possibile osservare importanti novità, dovute all'attuazione(con il d.lgs.44/2014) della Dir.2011/61 in materia di gestori di fondi alternativi. La nuova disciplina dei fondi di investimento alternativo(e l'istituzione del c.d. "passaporto europeo") apre opportunità a strumenti di investimento potenzialmente più rischiosi, ma in grado di aumentare il novero delle categorie di beni oggetto di investimento;al contempo si favorisce il finanziamento di imprese in difficoltà, o comunque "under-performing", attraverso l'investimento di hedge funds(che non acquisiscono partecipazioni di controllo) e di fondi di private equity(che invece assumono partecipazioni rilevanti), entrambi normalmente caratterizzati da un forte attivismo, in grado di stimolare l'efficienza dei mercati.
A livello più generale, la crescente importanza assunta dai fondi comuni di investimento impone di ripensare il rapporto che intercorre tra questi strumenti, privi di personalità giuridica e le SGR che li gestiscono: in peculiari momenti della vita societaria può porsi il problema della rilevanza del "soggetto" cui attribuire la partecipazione(e cioè, se essa sia da considerare "del fondo" patrimonio separato non dotato di organi propri, o "della SGR", società che però si trova a gestire fondi diversi). Tali questioni assumono rilievo sia su un piano generale(in materia di: qualificazione e delimitazione della responsabilità degli amministratori; individuazione della natura e della disciplina delle fusioni e scissioni tra fondi),sia in considerazione del fatto che, pur rimanendo la partecipazione nel medesimo fondo, potrebbe mutare la SGR-gestore: ci si chiede, allora, se ciò abbia ripercussioni sui profili endosocietari(con riguardo alla spettanza del diritto di prelazione; alla rilevanza ai fini della partecipazione ad un patto di sindacato).Manca ancora una riflessione compiuta di carattere sistematico su tali profili.
Come pure non risultano, ad oggi, analizzati in maniera organica tutti gli istituti e le tecniche potenzialmente idonei a consentire il trasferimento del controllo di società, considerando non solo le grandi acquisizioni (assoggettate alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto) ma anche i fenomeni di passaggio intergenerazionale delle imprese a struttura "familiare",che hanno ancora un forte rilievo nel panorama imprenditoriale europeo, come dimostra la circostanza che si discute, in Italia e non solo, sull'opportunità di limitare le tradizionali istanze successorie in nome della conservazione di un'impresa in capo a chi sia dotato delle competenze tecniche per continuarla superando, quindi il criterio della mera appartenenza familiare;a ciò si aggiungono i profili relativi ad accordi tra soci o tra società e creditori, già menzionati.
Merita, infine, un'indagine specifica anche la possibile rilevanza, ai fini della disciplina antitrust, del trasferimento di partecipazioni formalmente non di controllo,ma in grado di creare legami di natura strutturale tra le imprese coinvolte; l'attenzione a tale tema, cui la direzione antitrust della Commissione europea ha dedicato un libro bianco nel 2013, deriva dalla sussistenza di due rischi:a)che il collegamento tra imprese disincentivi la concorrenza; b)che possano essere agevolate pratiche concordate (intese contrarie alla legge) in virtù della maggiore facilità di condivisione di informazioni riservate