Clausola «a prima richiesta»

02 Pubblicazione su volume
ADDIS, Fabio

La clausola «a prima richiesta» subordina l’esecuzione della prestazione di un garante alla denuncia dell’inadempimento del debitore principale e limita al garante stesso la possibilità di sollevare contestazioni sulla doverosità del suo adempimento, rinviando la loro analisi ad una fase contenziosa successiva al pagamento. La limitazione della proponibilità di eccezioni che la contraddistingue rende la pattuizione molto simile alla clausola solve et repete, dalla quale tuttavia si differenzia in ragione del fatto che le eccezioni limitate si riferiscono ordinariamente ad un rapporto obbligatorio diverso da quello suscettibile di esecuzione e la clausola può essere altresì utilizzata per impedire al garante di esercitare la successiva pretesa restitutoria nei confronti del beneficiario, imponendogli di agire
verso il debitore principale. In questa prospettiva, la clausola è spesso evocata quale indice qualificatorio di un contratto autonomo di garanzia, anche se, in realtà, non si rivela del tutto incompatibile con lo schema normativo della fideiussione.

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