Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola limitativa della proponibilità di eccezioni impedisce al debitore di contestare l’immediato adempimento della sua prestazione, lasciando ad un’eventuale fase contenziosa successiva al pagamento il compito di definire la fondatezza della sua opposizione e consentire la restituzione di quanto indebitamente versato. L’art. 1462 c.c., tuttavia, regola una soluzione di compromesso in base alla quale la clausola vede in via di principio riconosciuta la sua validità, ma al contempo con limiti incisivi e con un potere di controllo giudiziale che ne può apprezzare la meritevolezza in modo penetrante, intervenendo significativamente sulla reale utilità del suo inserimento nel contratto, che è ridimensionata dal rischio che il debitore, pur non eseguendo laprestazione in essa indicata, riesca a vedersi sospesa la condanna in ragione dell’intervento equitativo dell’autorità giudiziale. I numerosi limiti (testuali e non) che incontra l’efficacia limitativa della proponibilità di eccezioni permettono di individuare l’oggetto della deroga da essa posta nel principio inadimplenti non est adimplendum, dal quale trae origine la disciplina più specificamente dedicata alla risoluzione del contratto e alle eccezioni dilatorie connesse all’inadempimento, al pericolo determinato dal «mutamento» delle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti o al rischio di evizione.