La disciplina degli aiuti di Stato ed i limiti all’applicazione del criterio del creditore privato
Nel commento alla sentenza del 6 marzo 2018, in causa C 579/16 P, Commissione europea, c. FIH Holding A/S, e FIH Erhvervsbank A/S, viene illustrato come la Corte di giustizia, nel valutare una misura nazionale alla luce della disciplina europea degli aiuti di Stato, abbia precisato i limiti con cui trova applicazione il criterio del creditore privato.
In particolare, la Corte ha chiarito che quando lo Stato è già intervenuto in favore di un’impresa concedendogli un aiuto, ha qualificato il proprio comportamento nei suoi confronti. Ne deriva che ogni successiva misura connessa con l’aiuto, anche se finalizzata a contenere o a ridurre la responsabilità dello stesso Stato derivante dalle garanzie assunte con la prima misura, non sarà valutabile alla luce del criterio del creditore privato ma dovrà necessariamente essere qualificata come un nuovo aiuto.
Peraltro se l’intenzione dello Stato di contenere la propria responsabilità finanziaria non influisce sulla valutazione della misura alla stregua di un aiuto di Stato, anche se la sua compatibilità con il diritto UE potrà essere stabilita in applicazione di una delle deroghe enunciate nell’art. 107, par. 3 TFUE.