La Scuola elementare Montessori e Pietro Ferracci, contro i privilegi delle associazioni religiose

01 Pubblicazione su rivista
Orlandi Maurizio
ISSN: 1125-8551

L’articolo affronta la questione del rapporto tra l’Unione europea, gli Stati e le Comunità religiose, con particolare riguardo all’applicabilità della disciplina europea degli aiuti di Stato alle Congregazioni religiose.
In effetti la disciplina degli aiuti di Stato si applica indipendentemente dalla forma giuridica sulla base della quale è organizzata l’attività del destinatario degli aiuti. Quel che rileva è l’attività concretamente svolta dal beneficiario: se una congregazione religiosa opera alcune attività ‘sul mercato’, o se svolge la propria attività in regime di concorrenza con altre aziende, essa sarà qualificabile come attività d’impresa e come tale sarà soggetta all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE.
Nel caso di un imposta applicabile su tutti gli immobili tranne quelli appartenenti alla Chiesa o ad altre congregazioni religiose, a prescindere dall’attività che in essi viene svolta (come nel caso dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili ‘ICI’) è quindi classificabile come un aiuto di Stato. Al contrario l’esenzione dall’Imposta Municipale Unica ‘IMU’, la quale può andare a beneficio dei soli immobili dove è comprovato che non vengono svolte attività commerciali, non è stata considerata conferire un aiuto di Stato alle imprese
L’articola affronta anche la questione se la Commissione è legittimata, a concludere, ancor prima di aver ordinato di recuperare degli aiuti concessi in maniera illegittima che lo stesso recupero si presenta come impossibile. Dal canto suo la Corte, nel rispetto del principio ad impossibilia nemo tenetur, ha riconosciuto la correttezza dell’impostazione della Commissione ma ha anche precisato i requisiti che devono ricorrere per dimostrare che il recupero di aiuti illegali è assolutamente impossibile. A tal fine la Commissione deve dimostrare «dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di recupero».

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma