Tutela del superiore interesse del minore, principî di ordine pubblico internazionale diritti fondamentali dell’uomo e riconoscimento di sentenze di adozione ‘straniere’ da parte di adottanti dello stesso sesso
Il Tribunale per i minorenni di Firenze con una decreto del 7 marzo 2017 ha riconosciuto per la prima volta in Italia dei provvedimenti di adozione di due minori, in favore di una coppia di cittadini italiani non coniugati e dello stesso sesso pronunciati all’estero, nello Stato in cui risiedevano da alcuni anni.
Si tratta di adozioni che in Italia, ai sensi della normativa vigente, non avrebbero potuto essere pronunciate, ma che risultando conformi alla legislazione del Regno Unito, e promanando dalla Family Court (cioè l’autorità britannica competente a pronunciale), possono e devono essere riconosciute ai sensi dell’art. 36, comma 4, del nuovo testo della legge n. 183 del 1984.
Anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, 76, sulle unioni civili, le pronunce della Family Court non potrebbero essere considerate contrastanti con l’ordine pubblico e, soprattutto, una volta che all’interno della famiglia adottiva si sono consolidati dei legami affettivi, il loro riconoscimento deve essere considerato rispondente al superiore interesse del minore.
Nell’articolo viene anzi sottolineato come il mancato riconoscimento delle sentenze di adozione lederebbe in maniera grave l’unità di quella famiglia e dunque potrebbe contrastare con l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).