Quando l'accettazione di un concordato comportante una transazione fiscale può costituire un aiuto di Stato: l'applicazione del principio del creditore privato.
Partendo dalla recente sentenza della Corte di giustizia Frucona II, la nota affronta una parte della complessa tematica dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alle misure di carattere fiscale, più specificamente quella concernente l’applicazione del criterio del creditore privato. In sostanza, al fine di valutare se alcune imprese hanno ricevuto delle agevolazioni dallo Stato, la Commissione è chiamata a valutare il comportamento delle amministrazioni fiscali impegnate a riscuotere dei crediti presso i contribuenti alla luce di quello che può essere considerato come un criterio di razionalità e di efficienza economica. In effetti, quando la Pubblica Amministrazione accetta di partecipare ad un concordato, e più in genere quando rinuncia ad escutere una parte delle imposte nei confronti di un’impresa, può concedere a quest’ultima quando la scelta dell’amministrazione fiscale risulta essere differente da quella che, nelle stesse circostanze, avrebbe compiuto un ipoteco creditore privato che avesse compiuto un’attenta e ponderata valutazione dei propri interessi. Nella pronuncia commentata, la Corte ha peraltro definitivamente chiarito che spetta alla Commissione dimostrare, attraverso un’analisi economica coerente e dettagliata, che nel singolo caso il principio non è stato rispetto un vantaggio. Tale vantaggio diviene un vero e proprio aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1 TFUE