La responsabilità dell’esperto estimatore per la relazione ex art. 124, comma 3 e art. 160, comma 2, della legge fallimentare

01 Pubblicazione su rivista
Tedeschi C.
ISSN: 0035-5887

Nel corso degli ultimi anni, le ripetute modifiche apportate alla legge fallimentare hanno inteso rendere la normativa sempre più orientata al salvataggio e al risanamento delle imprese, valorizzando, quanto più possibile, le soluzioni privatistiche della crisi. In questa prospettiva, sono state previste diverse e nuove attività per i professionisti che, a vario titolo, intervengono nelle procedure concorsuali.
In particolare, nonostante la sovrapposizione (e spesso la confusione) terminologica riscontrabile tra gli operatori e la possibile, benché discussa, sovrapposizione di ruoli , la legge ha previsto, differenziandone i compiti, la figura dell’esperto attestatore e quella dell’esperto stimatore.
L’attestatore è colui che interviene nell’ambito del fallimento, secondo quanto stabilito dall’art. 67, co 3, lettera d) della l. f., per attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nell’ipotesi di quegli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore che possono non essere assoggettati ad azione revocatoria, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; interviene nell’ambito del concordato preventivo, secondo quanto previsto dall’art. 161, comma 3, l.f., per coadiuvare il debitore che richiede l’ammissione al concordato e che deve presentare una serie di documenti e un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. In questo caso l’attestatore deve redigere una relazione e attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; e infine, interviene nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 182, l. f., per redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall’art stesso.
L’estimatore, è, invece, figura che si inserisce nel concordato fallimentare ove l’art. 124, comma 3 l.f. consente che la proposta di concordato presentata possa prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista designato dal tribunale; e nel concordato preventivo ove l’art. 160, comma 2, l. f. ammette che la proposta possa, anche in questo caso, prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista.
Dalla legge risulta chiara la differenza di compiti e di funzioni dei due professionisti, così come chiara risulta la differenza della ratio delle norme che li considerano. L’attestatore, certificando la veridicità dei dati e la fattibilità del piano o dell’accordo, si pone quale garante del risanamento aziendale ; l’estimatore, verificando il valore dei beni sui quali grava la garanzia, mira a tutelare la posizione dei creditori assistiti da tale garanzia.
Non risulta altrettanto chiaramente delineata la responsabilità che discende dall’incarico al professionista, salva la specifica disciplina prevista dall’a

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