Il tentativo del reato di cui all'art. 319-quater c.p

01 Pubblicazione su rivista
Pantanella Andrea
ISSN: 1125-856X

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319-quater c.p. non integra
un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si
perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso
in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico
agente. (Nella specie, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un’ipotesi in cui il soggetto passivo
aveva sporto querela, in tal modo manifestando la volontà di resistere all’induzione).

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