Il tardivo versamento dell'imposta sostitutiva esclude il ravvedimento operoso

01 Pubblicazione su rivista
Boria Pietro
ISSN: 1591-3961

L’opzione per la rivalutazione delle quote di partecipazione, prevista dalla Legge n. 448/2001 e
più volte prorogata, e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il
versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale,
con il versamento della prima rata nei termini di legge. In caso di omessa effettuazione nei
termini previsti del versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di rateazione, non
potranno riconoscersi effetti alla rivalutazione e il contribuente non potrà sanare il tardivo
versamento mediante il ravvedimento operoso, mentre solo in caso di omessa effettuazione
dei versamenti successivi alla prima rata, questi ultimi sono iscritti a ruolo e il contribuente potrà
avvalersi del ravvedimento operoso.

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