La preclusione all’impugnabilità del lodo ex art. 817, 2º comma non opera per il contumace in arbitrato

01 Pubblicazione su rivista
Consolo Claudio, Godio Federica
ISSN: 1125-3029

L’ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5824 si pronuncia sull’eccezione di incompetenza arbitrale per inesistenza, invalidita` o
inefficacia della convenzione ex art. 817, 2º comma, c.p.c., definita eccezione processuale in senso stretto, che il destinatario
della domanda di arbitrato dovra` sollevare ‘‘nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri’’, pena la decadenza dal
potere di impugnare il lodo per invalidita` della convenzione ex artt. 817, 2º comma, seconda parte e 829, 1º comma, n. 1, c.p.c.
A meno che egli non scelga di rimanere contumace. In tal caso, chiarisce la S.C., l’art. 817, 2º comma, e la decadenza ivi
sancita non opereranno, e il contumace in arbitrato potra` ammissibilmente impugnare il lodo anche ex art. 829, 1º comma, n. 1
c.p.c. La conclusione risulta coerente con la ratio della norma, che correla la proroga della competenza arbitrale ad una scelta
(o, altre volte, ad una disattenzione) del difensore, e dunque vuole che soltanto chi e` debitamente assistito possa col proprio
silenzio radicare la competenza arbitrale. In chiusura lo scritto si interroga su due ulteriori quesiti: quando la parte potra` dirsi
contumace in arbitrato, e giunge ad escludere che tale sia la parte che abbia nominato il proprio arbitro, anche se poi non
prenda parte al giudizio arbitrale; e se nei casi di contumacia sussista il potere di rilievo officioso dell’incompetenza arbitrale:
possibile, salvo le ipotesi in cui la incompetenza deriva da un vizio della convenzione arbitrale il cui rilievo e` rimesso, dalla
disciplina sostanziale, all’iniziativa della parte.

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